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Split payment: codici tributo

di Saverio Prota

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha comunicato i codici tributo, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In base all’art.4, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, le istituzioni scolastiche versano l’imposta sul valore aggiunto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013;

b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Tralasciando il codice e la compilazione per quanto riguarda il “modello F24”, per le istituzioni scolastiche, modello F24 EP, è stato istituito il codice “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP. AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

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