• giovedì , 2 Maggio 2024

Licenziamento di supplente

di Fabio Scrimitore

Il quesito, redatto da un Direttore sga di scuola primaria, riguarda la legittimità della revoca di una supplenza.

Il giorno d’inizio delle lezioni dell’anno scolastico corrente, il Dirigente d’una scuola primaria ha stipulato un contratto di supplenza breve per il sostegno, della durata di cinque mesi; come giorno di cessazione della supplenza, nel testo del contratto era riportata la data di sabato, 13 febbraio 2016.
Il supplente avrebbe sostituito un insegnante che era stato collocato in congedo straordinario per assistere un familiare convivente in condizione di disabilità grave, secondo quanto prevede l’art. 42 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, nel testo modificato dal Decreto legislativo n. 119 del 2011, il quale articolo, come è noto, stabilisce che il congedo biennale di cui si tratta può essere fruito anche in forma frazionata.
Il beneficiario della supplenza occupa il vertice della graduatoria di istituto di prima fascia ed ha scelto quella scuola perché la sua famiglia risiede nella stessa città.
Il 15 gennaio scorso, il familiare che era assistito dal docente titolare del posto di sostegno è deceduto, sicché il congedo straordinario di cui il professore beneficiava si è interrotto, e lo stesso docente titolare si è presentato a scuola per riprendervi il suo tradizionale posto.
Il Dirigente scolastico ha chiesto il parere di questa rivista per liberarsi dal dubbio che l’aveva colto in merito allo posizione del supplente; a giudizio di taluni autodefinitisi esperti di diritto, il supplente doveva essere licenziato per la sopravvenuta disponibilità all’insegnamento del titolare. Secondo i predetti esperti, se non si fosse dato corso all’interruzione della supplenza, il Dirigente sarebbe stato imputabile di danno erariale, con i conseguenti riflessi, per grave responsabilità amministrativa. Evidenti ragioni di interesse pubblico, poi, sempre a giudizio dei medesimi esperti, avrebbero dovuto suggerire al Dirigente di abbandonare il supplente al suo destino.
Si ritiene, al riguardo, che il predetto parere degli esperti sia infondato, e se ne spiegano le ragioni.

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