• domenica , 16 Giugno 2024

A. s. 2024/25: costituzione delle classi in deroga

di Antonio Santoro

(D.I. n. 83 del 3 maggio 2024)

Art. 1 –  <Per l’anno scolastico 2024/25, gli Uffici scolastici regionali (al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente) sono autorizzati ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 81, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente determinata, per l’anno scolastico 2024/25   […], come da prospetto riprodotto in allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le predette deroghe possono essere autorizzate alle condizioni indicate nelle disposizioni seguenti del presente decreto e, per la scuola secondaria di secondo grado, per la costituzione anche delle classi prime dei nuovi percorsi liceali e delle sperimentazioni dell’offerta formativa tecnologico-professionale>.

Art. 2 – <1. Gli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche beneficiarie della deroga da accordare tra quelle che rientrano nei valori di soglia, individuati all’articolo 4, di almeno uno dei quattro indicatori volti a rilevare le condizioni socio-economiche e culturali più svantaggiate, le condizioni di dispersione o di prossimità di dispersione, le condizioni di spopolamento […]>.

<2. Gli Uffici Scolastici regionali possono altresì costituire classi in deroga ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, o legate a situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche>.  

Art. 5 – <1. Nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti dei contingenti regionali d’organico di cui all’allegato 1 del presente decreto, per l’anno scolastico 2024/25, i parametri per la costituzione in deroga delle classi, escluse le pluriclassi, da prendere a riferimento per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia individuati all’articolo 4, sono indicati nelle seguenti disposizioni>.

<2. Per la scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25>.  

<3. Per la scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26>.

<4. Per la scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27>.

<5. Per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia dell’indicatore di spopolamento è altresì consentito derogare ai parametri minimi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81>. 

  Allegato 1

  REGIONE    Previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009,n. 81  
Abruzzo242
Basilicata66
Calabria220
Campania440
Emilia Romagna703
Friuli Venezia Giulia110
Lazio506
Liguria593
Lombardia527
Marche593
Molise66
Piemonte330
Puglia462
Sardegna22
Sicilia308
Toscana484
Umbria418
Veneto637
Totale6.727

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