• venerdì , 26 Aprile 2024

Concorso docenti

Di seguito i bandi del concorso docenti 2016

  1. Bando Concorso Infanzia e Primaria – Allegato Bando Concorso Infanzia e Primaria
  2. Bando Concorso Secondaria
  3. Bando Concorso Sostegno – Bando Concorso Sostegno Allegato 1
  4. Versione pdf bandi completi

Infanzia e Primaria – CONCORSO (30 marzo 2016)

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria. (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016)

 

IL DIRETTORE GENERALE

per il personale scolastico

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di accesso  ai documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche’  il decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184, regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti amministrativi»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore dei privi della vista  per  l’ammissione  ai  concorsi  nonche’  alla carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti pubblici, per il pensionamento,  per  l’assegnazione  di  sede  e  la mobilita’ del personale direttivo e docente della scuola  concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e’ stato approvato il testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in  particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di  personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il diritto al lavoro dei disabili»  e  successive  modificazione,  e  il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001, n. 165,  recante «Norme generali sull’ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni,   ed   in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi  applicativi  di  cui  alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;

Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della  direttiva  2000/78 CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta’  e  di orientamento sessuale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante «Codice delle pari  opportunita’  tra  uomo  e  donna»  e  successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’  nonche’ in materia di processo civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in particolare l’art. 32;

Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678,  comma  9,  del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante «Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  «Disposizioni  per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza  dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;

Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita’  di  svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;

Visti il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validita’  permanente,  ai  fini  dell’ammissione  ai concorsi ordinari, dei titoli di  studio  di  scuola  e  di  istituto magistrale;

Visti i piani degli studi delle  sperimentazioni  autorizzate  ai sensi della circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n.  27,  recante «Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 maggio 1998, concernente  criteri  generali  per  la disciplina da parte delle universita’ degli ordinamenti dei Corsi  di laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  Scuole  di specializzazione all’insegnamento secondario;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «identificazione dei  dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  «Regolamento concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado»  e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,  modalita’ di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita’ formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art.  1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di  esame  e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche’ del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita’»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l’accesso  ai  ruoli del  personale  docente   della   scuola   dell’infanzia,   primaria, secondaria di primo e  secondo  grado  e  ripartizione  dei  relativi punteggi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in  data  in  data  26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il  quale  si  autorizzano  le procedure per il reclutamento  per  n.  63.712  unita’  di  personale docente;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del  comparto Scuola;

Informate    le     organizzazioni     sindacali maggiormente rappresentative;

Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e’ stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del  5  dicembre 2015 al sistema informativo di questo  Ministero,  la  previsione  di disponibilita’ di posti di tipo comune da  destinare  alle  procedure concorsuali relative alla  scuola  dell’infanzia,  pari  a  n.  6.933 unita’ e alla scuola primaria pari a  n.  17.299  unita’,  salvo  gli effetti derivanti da innovazioni normative.

 

Decreta:

 

Art. 1 –    Definizioni

 

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti definizioni:
  2. a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
  3. b) Ministero:  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca;
  4. c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
  5. d) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e successive modificazioni;
  6. e) USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici regionali;
  7. f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

 

Art. 2  –  Posti da destinare al concorso

 

 

  1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n.  6.933  posti  comuni  nelle  scuole dell’infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie,  che si  prevede  risulteranno  vacanti  e  disponibili  per  il  triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 3  –  Requisiti di ammissione

  1. Alla presente procedura concorsuale e’ ammesso a partecipare, ai sensi dell’art. 1,  comma  110  della  Legge,  esclusivamente,  il candidato in possesso del  titolo  di  abilitazione  all’insegnamento rispettivamente per i posti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, conseguito entro la data di scadenza  del  termine  per  la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi  titoli  di abilitazione conseguiti all’estero purche’ riconosciuti con  apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del  termine per la presentazione della domanda.
  1. E’, altresi’, ammesso a partecipare, ai  sensi  dell’art.  2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
  2. a) per i posti comuni della scuola primaria, il  candidato  in possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l’anno  scolastico 2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali sperimentali  dell’istituto   magistrale,   iniziati   entro   l’anno scolastico  1997-1998  aventi  valore    Sono,   pertanto, esclusi  i  candidati  in  possesso  del   titolo   di   diploma   di sperimentazione  ad  indirizzo  linguistico  di  cui  alla  Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il  piano  di  studio non  prevede  le  materie  caratterizzanti  necessarie  ai  fini  del riconoscimento del  valore  abilitante  del  titolo,  ovvero  sia  le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia,  la  Psicologia  generale,  la Psicologia  sociale  e  Metodologia   ed   esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
  1. b) per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio  comunque  conseguito  entro  l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto  magistrale,  iniziati  entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi  i  candidati  in  possesso  del   titolo   di   diploma   di sperimentazione  ad  indirizzo  linguistico  di  cui  alla  Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il  piano  di  studio non  prevede  le  materie  caratterizzanti  necessarie  ai  fini  del riconoscimento del  valore  abilitante  del  titolo,  ovvero  sia  le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia,  la  Psicologia generale,  la Psicologia  sociale  e  Metodologia   ed   esercitazioni   didattiche comprensive di tirocinio.
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi’, applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio  conseguiti  all’estero entro  i  termini  indicati  dal  medesimo   comma   e   riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1.
  3. Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  110  della  legge  non  puo’ partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale  docente  ed educativo gia’ assunto su posti e cattedre con contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
  4. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti  generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Ai fini della verifica del possesso dell’idoneita’  fisica  all’impiego, l’Amministrazione si riserva  la  facolta’  di  sottoporre  a  visita medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa vigente.
  5. I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di carenza  degli  stessi,  l’USR  dispone  l’esclusione  immediata  dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 

Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita’ di presentazione

  1. Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura concorsuale il candidato sceglie, a  pena  di  esclusione,  una  sola regione per i cui posti intende concorrere.
  2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’ dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di  segreteria  pari  ad  euro  10,00  (dieci)  per  ogni   procedura concorsuale per la  quale  si  concorre.  Il  pagamento  deve  essere effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario   sul   conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN:  IT  28S 01000  03245  348  0  13  2410  00  Causale:  «regione  –   procedura concorsuale/posto comune –  nome  e  cognome  –  codice  fiscale  del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della  domanda tramite il sistema POLIS.
  3. Il  candidato  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  puo’ concorrere per ciascuna delle procedure  di  cui  al  presente  bando mediante la presentazione, per la  regione  prescelta  ai  sensi  del comma 1,  di  un’unica  istanza  con  l’indicazione  delle  procedure concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi  titolo  a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero sostegno, possono presentare  istanza di partecipazione per una regione diversa da quella prescelta per  la partecipazione alla procedura di cui al presente bando.  I candidati presentano la domanda di partecipazione alla  procedura  concorsuale, esclusivamente,  attraverso  istanza  POLIS  ai  sensi  del   decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni.  Le istanze presentate con modalita’ diversa non sono in alcun caso prese in considerazione.
  1. I candidati hanno tempo 30 giorni  per  presentare  l’istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio  2016  e  fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016.
  2. Il  candidato  residente  all’estero,   o   ivi   stabilmente domiciliato, qualora non sia gia’ registrato, effettua  la  fase  del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la sede  dell’Autorita’  Consolare  Italiana.  Quest’ultima  attesta  la veridicita’ dei dati  anagrafici  all’USR  competente  a  gestire  la relativa procedura  concorsuale  ai  sensi  dell’Allegato  n.  1  che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i  codici  di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella  successiva fase della procedura POLIS.
  1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la  propria responsabilita’  e  consapevole  delle   conseguenze derivanti   da dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell’art.  76  del   decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
  2. a) il cognome ed il nome (le coniugate  indicheranno  solo  il cognome di nascita);
  3. b) la data, il luogo di nascita,  la  residenza  e  il  codice fiscale;
  4. c) il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della cittadinanza di uno degli stati  membri  dell’Unione  Europea  ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della  legge 6 agosto 2013, n. 97;
  5. d) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto  ovvero  i motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
  6. e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
  7. f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero.  Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l’esclusione dal concorso;
  8. g) di non essere stato destituito  o  dispensato  dall’impiego presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l’impiego mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione  di  documenti    In  caso contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del rapporto d’impiego;
  9. h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita’ di merito o a parita’ di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della domanda;
  1. i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche’ il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
  2. j) se, nel caso in cui siano portatori  di  handicap,  abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante  le  prove,  indicando,  in caso  affermativo,  l’ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio handicap, nonche’ l’eventuale necessita’ di  tempi    Tali richieste devono risultare da apposita certificazione  rilasciata  da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al medesimo USR. Le modalita’ di svolgimento della prova possono  essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente  USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
  3. k) la  procedura  concorsuale   per   la/e   quale/i   intende concorrere;
  4. l) il titolo di  abilitazione  all’insegnamento  posseduto  ai sensi dell’art. 3, con l’esatta indicazione dell’Istituzione  che  lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui e’ stato conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia stato  conseguito  all’estero,  devono   essere   altresi’   indicati obbligatoriamente gli estremi  del  provvedimento  del  Ministero  di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
  5. m) la lingua straniera prescelta  tra  le  seguenti:  inglese, francese, tedesco e spagnolo per  la  procedura  inerente la  scuola dell’infanzia.  Per  la  scuola  primaria  la  lingua  straniera   e’ obbligatoriamente la lingua inglese;
  6. n) i titoli valutabili ai  sensi  della  tabella  allegata  al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
  7. o) il consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le finalita’ e con le modalita’ di cui al decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  8. p) il possesso di titoli previsti dall’art. 5,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte  le indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per l’ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal presente decreto.
  10. L’USR competente verifica la validita’ delle domande ai  fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 6.
  11. L’Amministrazione scolastica non e’ responsabile in  caso  di smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche’ in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5  –  Commissioni giudicatrici

  1. Le commissioni giudicatrici sono  nominate  con  decreti  dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le  modalita’  definite con l’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n.  97,  nel  rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

 

Art. 6 – Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

  1. Le prove di esame e i relativi programmi  sono  definiti  dal decreto del Ministro n. 95 del  23  febbraio  2016,  e  dal  relativo Allegato  A  che  ne   costituisce   parte   integrante,   pubblicato sull’apposito spazio informativo  (Concorso  docenti  2016)  presente nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
  2. Ai sensi dell’art. 3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui al comma  1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
  3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall’art. 5 del decreto di cui al comma 1.
  4. La prova orale e’ disciplinata dall’art. 7 del decreto di cui al comma 1.
  5. La valutazione delle  prove  e  dei  titoli  e’  disciplinata dall’art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche’  dal  decreto  del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

 

Art. 7  –  Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame

  1. L’avviso relativo al calendario delle prove di cui all’art. 6, comma 3, e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, del 12 aprile 2016. Della pubblicazione del suddetto avviso e’ data  comunicazione  anche sulla rete intranet  e  sul  sito  internet  (www.istruzione.it)  del Ministero, nonche’ sui siti internet degli USR. L’elenco  delle sedi d’esame, con la  loro  esatta  ubicazione,  con  l’indicazione  della destinazione dei candidati distribuiti  in  ordine  alfabetico  e  le istruzioni operative, e’  comunicato  dagli  USR  responsabili  della procedura concorsuale almeno quindici  giorni  prima  della  data  di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonche’ sulla rete  intranet  e  sul  sito  internet (www.istruzione.it) del Ministero.
  1. I candidati si devono presentare  nelle  rispettive  sedi  di esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2.  La  data  e l’orario della prova verranno indicati nell’avviso di cui al comma  1 del presente articolo.
  2. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che  non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
  3. La vigilanza durante le prove d’esame  e’  affidata  dall’USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i  motivi  di  incompatibilita’  previsti  per  i  componenti   della commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu’ edifici,  l’USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un  comitato  di vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e successive modificazioni.
  4. In caso di assenza di uno o piu’ componenti della commissione giudicatrice del concorso, la  prova  scritta  o  scritto-grafica  si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
  5. I candidati che  conseguono  l’ammissione  alla  prova  orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente  a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato  nella  domanda  di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle  prove  di  cui all’art. 6, comma 3, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni  prima  dello  svolgimento della medesima.
  6. Le prove del concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni festivi ne’, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita’ religiose  ebraiche,  nonche’  nei  giorni  di  festivita’ religiose valdesi.

 

Art. 8 – Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

  1. I titoli valutabili sono  quelli  previsti  dal  decreto  del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016,  e devono essere  conseguiti,  o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
  2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i  titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Ai fini del comma 2, il candidato che  ha  ricevuto  dall’USR competente  la  comunicazione  del  superamento  della  prova   orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR  i  titoli  dichiarati nella   domanda   di   partecipazione,    non    documentabili    con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta comunicazione.
  4. L’Amministrazione si riserva di effettuare  idonei  controlli sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi dell’art.  71  del  citato  DPR  n.  445  del  2000.   Le   eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita’  del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 9  –  Graduatorie

  1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli  ai sensi  dell’art.  6,  comma  5,  procede  alla   compilazione   della graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400, comma 15, del Testo  Unico come modificato dall’art. 1, comma 113, lettera g, della Legge.
  2. La  graduatoria  di  merito  e’  approvata  con  decreto  dal dirigente preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale ed e’ pubblicata nell’albo e sul sito  internet dell’USR, nonche’  sulla  rete  intranet  e  sul  sito  internet  del Ministero.
  3. La  validita’  temporale  della  graduatoria  di  merito   e’ disciplinata dall’art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.

 

Art. 10  –  Assunzione in servizio

  1. Il candidato utilmente collocato  nella  graduatoria  di  cui all’art. 9 e in regola con la prescritta documentazione  e’  assunto, secondo  l’ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle ordinarie facolta’ assunzionali, nei ruoli di cui all’art.  1,  comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.
  2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’art. 1, commi 79, 80, 81 e  82  della  legge  e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato  dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
  3. La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e’,   comunque, subordinata  all’autorizzazione   all’assunzione   da   parte   della Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell’art.  39  della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999  n.  68,  recante norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della complessiva quota d’obbligo prevista  dall’art.  3,  comma  1,  della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e  1014,  comma  3,  del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

 

Art. 11  –  Presentazione dei documenti di rito

 

  1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i  documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  i certificati e gli  atti  di  notorieta’  rilasciati  dalle  Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli articoli 46 e 47 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Sono confermate le eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

 

Art. 12  –  Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

 

  1. Il rifiuto dell’assunzione, o la mancata presentazione  senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel  giorno  indicato implica la decadenza dal  relativo  diritto  con  depennamento  dalla relativa graduatoria.
  2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla  nomina  di  candidati vincitori l’Amministrazione puo’ procedere ad altrettante  assunzioni di candidati secondo  l’ordine  della  graduatoria  concorsuale,  nei limiti di cui all’art. 9, comma 1.

 

Art. 13 – Ricorsi

 

  1. Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura concorsuale e’ ammesso, per i  soli  vizi  di legittimita’,  ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

 

Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali

 

  1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati personali da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione  e’  finalizzato unicamente all’espletamento  del  concorso  medesimo  e,  per  quanto connesso, alla predisposizione del  curriculum  del  docente  di  cui all’art. 1, commi 80 e 138 della legge  ed  avverra’  con  l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita’, anche in caso di  comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
  2. Il conferimento di tali dati e’  necessario  per  valutare  i requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione  dal  concorso  ovvero  la  mancata valutazione dei titoli stessi.
  3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,  di  chiederne  la  rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche’ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR,  titolare del trattamento dei dati.
  4. Il responsabile del trattamento  dei  dati  personali  e’  il dirigente preposto all’USR competente.

 

Art. 15 – Disposizioni relative alle Provincie autonome di  Trento,  Bolzano  e Regione Valle D’Aosta

 

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo Unico le Province Autonome di Trento, Bolzano  e  la  Regione  Valle D’Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di reclutamento, provvedono  all’indizione  di  specifici  concorsi  per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole dell’infanzia e primaria che individuano autonomamente.

 

Art. 16  –  Norme di salvaguardia

 

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico  e  le  altre  disposizioni  sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche’  quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del comparto scuola.
  2. Il presente decreto e’ pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica – IV serie  speciale  –  «Concorsi  ed  esami».  Dal giorno  della  pubblicazione  decorrono  i  termini   per   eventuali impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

 

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale:                      Novelli

Sostegno

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (30 marzo 2016)  

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche’  il decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184, regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti amministrativi»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore dei privi della vista  per  l’ammissione  ai  concorsi  nonche’  alla carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti pubblici, per il pensionamento,  per  l’assegnazione  di  sede  e  la mobilita’ del personale direttivo e docente della scuola  concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e’ stato approvato il testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in  particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di  personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e  dei  procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante «Norme generali sull’ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni,   ed   in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi  applicativi  di  cui  alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;

Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della  direttiva  2000/78 CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta’  e  di orientamento sessuale;

Visto il  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  e  successive modificazioni,   recante   «Disposizioni   urgenti   per   assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonche’  in  materia di esami di Stato e di Universita’», convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143  e  in  particolare  l’art.  3-bis, istitutivo  delle  graduatorie  aggiuntive   per   il   sostegno   da utilizzarsi  in  subordine  alle  relative  graduatorie   di   merito concorsuali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’  nonche’ in materia di processo civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in particolare l’art. 32;

Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante «Codice delle pari  opportunita’  tra  uomo  e  donna»  e  successive modificazioni;

Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678,  comma  9,  del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante «Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza  dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e  ricerca»  convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128  e  successive modificazioni, e in particolare l’art. 15, comma 3-bis)  che  dispone l’unificazione delle  aree  scientifica  (AD01),  umanistica  (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04)  di  cui all’art. 13, comma  5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione  n.  78  del  23 marzo 1997;

Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’art.  1, comma 109, lettera b) che dispone lo svolgimento  di  distinte  prove concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti  di  sostegno della scuola  dell’infanzia,  della  scuola  primaria,  della  scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita’  di  svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 maggio 1998, concernente  criteri  generali  per  la disciplina da parte delle universita’ degli ordinamenti dei Corsi  di laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  Scuole  di specializzazione all’insegnamento secondario e in particolare  l’art. 3, comma 6 e l’art. 4, comma 8 che  disciplinano  l’acquisizione  del titolo di specializzazione  sul  sostegno  nell’ambito  dei  predetti percorsi;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei  dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  «Regolamento concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado»  e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita’ per  lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della specializzazione  per  le  attivita’  di  sostegno,  ai  sensi  degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,  n.  249»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,  modalita’ di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita’ formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art.  1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio 2016,  n.  19,  recante  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di  esame  e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche’ del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita’»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l’accesso  ai  ruoli del  personale  docente   della   scuola   dell’infanzia,   primaria, secondaria di primo e  secondo  grado  e  ripartizione  dei  relativi punteggi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in  data  in  data  26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il  quale  si  autorizzano  le procedure per il reclutamento  per  n.  63.712  unita’  di  personale docente;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del  comparto Scuola;

Informate    le     organizzazioni     sindacali    maggiormente rappresentative;

Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e’ stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del  5  dicembre 2015 al sistema informativo di questo  Ministero,  la  previsione  di disponibilita’ di  posti  da  destinare  alle  procedure  concorsuali relative a posti di sostegno per la scuola dell’infanzia  pari  a  n. 304 unita’, per la scuola primaria pari a n.  3.799  unita’,  per  la scuola secondaria di primo grado pari a n. 975 unita’, per la  scuola secondaria di secondo grado pari a n. 1.023 unita’, salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative;

 

Decreta:

Art. 1  –  Definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti definizioni:
  2. a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
  3. b) Ministero: Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca;
  4. c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
  5. d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e successive modificazioni;
  6. e) USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici regionali;
  7. f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

 

Art. 2  –  Posti da destinare al concorso

  1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 304 posti di sostegno  nelle  scuole dell’infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle  scuole  primarie, di n. 975 posti di sostegno nelle scuole secondarie di  primo  grado, di n. 1.023 posti di sostegno  nelle  scuole  secondarie  di  secondo grado che si  prevede  risulteranno  vacanti  e  disponibili  per  il triennio 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  secondo  quanto  riportato all’Allegato n. 1, che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
  2. Ai sensi dell’art. 400 del Testo Unico, cosi’ come modificato dalla Legge, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, con il presente  bando  e’  disposta  l’aggregazione  territoriale  delle procedure concorsuali ai sensi dell’allegato n. 1; l’USR  individuato e’ responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie  della  propria  regione  nonche’ delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate  nell’allegato  n. 1.

 

Art. 3  –  Requisiti di ammissione

  1. Alla presente procedura concorsuale e’ ammesso a partecipare, ai sensi dell’art. 1,  comma  110  della  Legge,  esclusivamente,  il candidato in possesso di abilitazione all’insegnamento e in  possesso del titolo di specializzazione sul sostegno,  rispettivamente  per  i posti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della   domanda,   ivi   compresi   i   corrispettivi    titoli   di specializzazione  conseguiti  all’estero  purche’  riconosciuti   con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
  1. Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  110  della  Legge  non  puo’ partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed educativo gia’ assunto su posti e cattedre con contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
  2. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti  generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell’idoneita’  fisica  all’impiego, l’Amministrazione si riserva  la  facolta’  di  sottoporre  a  visita medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa vigente.
  3. I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di carenza  degli  stessi,  l’USR  dispone  l’esclusione immediata  dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 

Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita’ di presentazione

  1. Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura concorsuale il candidato sceglie, a  pena  di  esclusione,  una  sola regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione di cui  all’art.  400,  comma  02,  del Testo Unico, cosi’ come modificato dalla Legge.  Nel  suddetto  caso, l’USR responsabile della  gestione  della  procedura  concorsuale  e’ indicato all’Allegato n. 1.
  2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’ dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro  10,00  (dieci)  per  ciascuna  procedura concorsuale per la  quale  si  concorre.  Il  pagamento  deve  essere effettuato,  esclusivamente,  tramite  bonifico  bancario  sul  conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN:  IT  28S 01000  03245  348  0  13  2410  00  Causale:  «regione  –   procedura concorsuale/posto di sostegno – nome e cognome – codice  fiscale  del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della  domanda tramite il sistema POLIS.
  3. Il  candidato  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  puo’  concorrere per ciascuna delle procedure di  cui  al  presente  bando, mediante la presentazione, per la  regione  prescelta  ai  sensi  del comma 1,  di  un’unica  istanza  con  l’indicazione  delle  procedure concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi  titolo  a partecipare anche alle procedure concorsuali di tipo  comune  per  la scuola dell’infanzia, primaria, per la scuola secondaria di  primo  e secondo grado, possono presentare istanza di  partecipazione  in  una regione diversa  da  quella  prescelta  per  la  partecipazione  alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di  partecipazione  alla   procedura   concorsuale,   esclusivamente, attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le  istanze  presentate  con modalita’ diverse non sono in alcun caso prese in considerazione.
  4. I candidati hanno tempo 30 giorni  per  presentare  l’istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio  2016  e  fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016.
  5. Il  candidato  residente  all’estero,   o   ivi   stabilmente domiciliato, qualora non sia gia’ registrato, effettua  la  fase  del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la sede  dell’Autorita’  Consolare  Italiana.  Quest’ultima  attesta  la veridicita’ dei dati anagrafici  all’USR,  competente  a  gestire  la relativa procedura concorsuale  ai  sensi  dell’Allegato  n.  1,  che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i  codici  di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella  successiva fase della procedura POLIS.
  1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la  propria responsabilita’  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell’art.  76  del   decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
  2. a) il cognome ed il nome (le coniugate  indicheranno  solo  il cognome di nascita);
  3. b) la data, il luogo di nascita,  la  residenza  e  il  codice fiscale;
  4. c) il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della cittadinanza di uno degli stati  membri  dell’Unione  Europea  ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della  legge 6 agosto 2013, n. 97;
  5. d) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto  ovvero  i motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
  6. e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
  7. f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero.  Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l’esclusione dal concorso;
  8. g) di non essere stato destituito  o  dispensato  dall’impiego presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l’impiego mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione  di  documenti    In  caso contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del rapporto d’impiego;
  9. h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita’ di merito o a parita’ di merito  e  titoli,  danno  luogo  a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della domanda;
  10. i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico nonche’ il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al      Il   candidato   si   impegna   a   far   conoscere, tempestivamente, le variazioni tramite sistema POLIS;
  11. j) se, nel caso in cui siano portatori  di  handicap,  abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi    Tali  richieste devono  risultare  da  apposita certificazione  rilasciata  da   una competente struttura sanitaria da inviare,  almeno  10  giorni  prima dell’inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al medesimo USR. Le modalita’ di svolgimento della prova possono  essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente  USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
  12. k) la  procedura  concorsuale   per   la/e   quale/i   intende concorrere;
  13. l) il titolo di  abilitazione  all’insegnamento  posseduto  ai sensi dell’art. 3 con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in  cui  e’  stato conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia stato  conseguito  all’estero,  devono   essere altresi’   indicati obbligatoriamente  gli  estremi  del  provvedimento   del   Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca  di  riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
  14. m) il titolo di specializzazione posseduto ai sensi dell’art. 3, con l’esatta indicazione dell’Istituzione che  lo  ha  rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui  e’  stato  conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’Estero, devono essere, altresi’, indicati obbligatoriamente,  gli estremi   del   provvedimento   del   Ministero   di   riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
  15. n) la lingua straniera prescelta  tra  le  seguenti:  inglese, francese, tedesco e    Per  la  scuola  primaria  la  lingua straniera e’ obbligatoriamente la lingua inglese;
  16. o) i titoli valutabili ai  sensi  della  tabella  allegata  al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
  17. p) il consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le finalita’ e con le modalita’ di cui al decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  18. q) il possesso di titoli previsti dall’art. 5,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  19. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte  le indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per l’ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal presente decreto.
  20. L’USR competente verifica la validita’ delle domande ai  fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 4.
  21. L’Amministrazione scolastica non e’ responsabile in  caso  di smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche’ in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

Art. 5  –  Commissioni giudicatrici

  1. Le commissioni giudicatrici sono  nominate  con  decreti  dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le  modalita’  definite con l’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n.  97,  nel  rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Art. 6 – Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

  1. Le prove di esame e i relativi programmi  sono  definiti  dal decreto del Ministro n. 95 del  23  febbraio  2016,  e  dal  relativo Allegato  A,  che  ne  costituisce   parte   integrante,   pubblicato sull’apposito spazio informativo  (Concorso  docenti  2016)  presente nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
  2. Ai sensi dell’art. 3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui al comma  1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
  3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall’art. 5 del decreto di cui al comma 1.
  4. La prova orale e’ disciplinata dall’art. 7 del decreto di cui al comma 1.
  5. La valutazione delle  prove  e  dei  titoli  e’  disciplinata dall’art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche’  dal  decreto  del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

Art. 7 – Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame

  1. L’avviso relativo al calendario delle prove di cui all’art. 6, comma 3, e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016.

Della pubblicazione del suddetto avviso e’ data  comunicazione  anche sulla rete intranet  e  sul  sito  internet  (www.istruzione.it)  del Ministero, nonche’ sui siti internet degli USR. L’elenco  delle  sedi d’esame, con la  loro  esatta  ubicazione,  con  l’indicazione  della destinazione dei candidati distribuiti  in  ordine  alfabetico  e  le istruzioni operative, e’  comunicato  dagli  USR  responsabili  della procedura concorsuale almeno quindici  giorni  prima  della  data  di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonche’ sulla rete  intranet  e  sul  sito  internet (www.istruzione.it) del Ministero.

  1. I candidati si devono presentare  nelle  rispettive  sedi  di esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2.  La  data  e l’orario della prova verranno indicati nell’avviso di cui al comma  1 del presente articolo.
  2. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che  non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
  3. La vigilanza durante le prove d’esame  e’  affidata  dall’USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i  motivi  di  incompatibilita’  previsti  per  i  componenti   della commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu’ edifici,  l’USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un  comitato  di vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e successive modificazioni.
  4. In caso di assenza di uno o piu’ componenti della commissione giudicatrice del concorso, la  prova  scritta  o scritto-grafica  si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
  5. I candidati che  conseguono  l’ammissione  alla  prova  orale ricevono da parte del competente USR comunicazione  esclusivamente  a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato  nella  domanda  di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle  prove  di  cui all’art. 6, comma 3, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni  prima  dello  svolgimento della medesima.
  6. Le prove del concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni festivi ne’, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita’ religiose  ebraiche,  nonche’  nei  giorni  di  festivita’ religiose valdesi.

 

Art. 8  –  Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

  1. I titoli valutabili sono  quelli  previsti  dal  decreto  del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono  essere  conseguiti,  o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
  2. La commissione giudicatrice valuta  esclusivamente  i  titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Ai fini del comma 2, il candidato che  ha  ricevuto  dall’USR competente  la  comunicazione  del  superamento  della  prova   orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR  i  titoli  dichiarati nella   domanda   di   partecipazione,    non    documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta comunicazione.
  4. L’Amministrazione si riserva di effettuare  idonei  controlli sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi dell’art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo emerga la non  veridicita’  del  contenuto  della  dichiarazione,  il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni mendaci  sono perseguite a norma di legge.

Art. 9  –  Graduatorie

  1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli  ai sensi  dell’art.  6,  comma  5,  procede  alla   compilazione   della graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400, comma 15 del  Testo  Unico come modificato dall’art. 1, comma 113, lettera g, della Legge.
  2. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, per i posti per i quali, ai sensi dell’art. 400 del Testo Unico, cosi’  come  modificato  dalla  Legge,  in  ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, e’ disposta  l’aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
  3. La  graduatoria  di  merito  e’  approvata  con  decreto  dal dirigente preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, pubblicato  nell’albo  e  sul  sito  dell’USR, nonche’ sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
  4. La  validita’  temporale  della  graduatoria  di  merito   e’ disciplinata dall’art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.

Art. 10  – Assunzione in servizio

  1. Il candidato utilmente collocato  nella  graduatoria  di  cui all’art. 9 e in regola con la prescritta documentazione  e’  assunto, secondo  l’ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle ordinarie facolta’ assunzionali, nei ruoli di cui all’art.  1,  comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.
  2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’art. 1, commi 79, 80, 81 e  82  della  Legge  e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato  dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
  3. La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e’,   comunque, subordinata  all’autorizzazione   all’assunzione   da   parte   della Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi dell’art.  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  recante norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della complessiva quota d’obbligo prevista  dall’art.  3,  comma  1,  della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014,  comma  3,  del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11 –  Presentazione dei documenti di rito

  1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i  documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’art. 15  della  Legge  12  novembre  2011,  n.  183,  i certificati e gli  atti  di  notorieta’  rilasciati  dalle  Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Sono confermate le eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

 

Art. 12 – Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

  1. Il rifiuto dell’assunzione, o la mancata presentazione  senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel  giorno  indicato implica la decadenza dal  relativo  diritto  con  depennamento  dalla relativa graduatoria.
  2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla  nomina  di  candidati vincitori l’Amministrazione puo’ procedere ad altrettante  assunzioni di candidati secondo  l’ordine  della  graduatoria  concorsuale,  nei limiti di cui all’art. 9, comma 1.

Art. 13  –  Ricorsi

  1. Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura concorsuale e’ ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita’,  ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati personali da essi forniti in sede di partecipazione  al  concorso  o, comunque, acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione e’  finalizzato unicamente all’espletamento  del  concorso  medesimo  e,  per  quanto connesso, alla predisposizione del  curriculum  del  docente  di  cui all’art. 1, commi 80 e 138 della Legge  ed  avverra’  con  l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita’, anche in caso di  comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
  2. Il conferimento di tali dati e’  necessario  per  valutare  i requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli, pena rispettivamente l’esclusione  dal  concorso  ovvero  la  mancata valutazione dei titoli stessi.
  3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,  di  chiederne  la  rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche’ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR,  titolare del trattamento dei dati.
  4. Il responsabile del trattamento  dei  dati  personali  e’  il dirigente preposto all’USR competente.

Art. 15  –  Disposizioni relative alle Provincie autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle D’Aosta

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e  la  Regione  Valle D’Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di reclutamento, provvedono all’indizione  di  specifici  concorsi,  per titoli ed esami, per la copertura dei posti di sostegno delle  scuole dell’infanzia, primaria, delle scuole secondarie di primo  e  secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 16  –  Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico  e  le  altre  disposizioni  sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche’  quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del comparto scuola.
  2. Il presente decreto e’ pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal  giorno della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

 

Roma, 23 febbraio 2016       Il direttore generale: Novelli

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