Bonus docenti e diritto di verifica dell’operato del DS
Con il quesito l’autore, un insegnante di lettere di scuola secondaria di primo grado, ha chiesto di sapere se potrà esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto in origine dall’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi modificata più volte, per poter verificare se sia legittimo il procedimento con il quale il Dirigente Scolastico assegnerà il bonus, contemplato dal comma 126 e seguenti dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015,n. 207, per la valorizzazione del merito del personale docente.
Appare necessario esplicitare una premessa: nella formulazione letterale dell’art. 11 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 257, modificato, poi, dal comma 129 della già citata legge n.107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti, nell’esprimere al Dirigente scolastico i criteri per l’attribuzione del predetto bonus, ha voluto che gli insegnanti aspiranti al bonus ricapitolassero in una sorta di scheda ad hoc i titoli idonei a far conoscere al Dirigente della scuola i dati che si indicano di seguito: il livello di qualità dell’insegnamento offerto dal singolo docente; il contributo dato al miglioramento della scuola ed al successo formativo e scolastico degli alunni della scuola stessa; il risultati raggiunti in merito al potenziamento delle competenze degli alunni; la qualità del contributo dato dell’innovazione didattica e metodologica; il grado di collaborazione offerto dal docente alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche didattiche e, infine, nel predetto documento è stato previsto che si indichi il contribuito nel corso dell’anno scolastico di riferimento, offerto al coordinamento organizzativo e didattico ed alla formazione del personale scolastico.
Tanto premesso, si da atto che l’autore del quesito ha precisato che il Dirigente scolastico gli ha chiesto telefonicamente di documentare quanto egli aveva dichiarato nella sua scheda personale.
A conclusione del procedimento, il Dirigente avrebbe formulato una sorta di vera e propria graduatoria degli aspiranti al bonus.
Orbene, il redattore del quesito ha chiesto se potrà esercitare il diritto di accesso a questi fini: “Salvaguardare anche pubblicamente la mia immagine, conoscendo il modo in cui sono stati attribuiti i punteggi anche per le auto-dichiarazioni degli altri colleghi che lui ha convalidato con la pubblicazione di tale “meritocrazia”, oppure essendo, da quello che capisco, un atto di organizzazione del lavoro e, quindi, ricadente nelle prerogative del datore di lavoro del DS, non è possibile esperire l’accesso agli atti previsto per i gli atti amministrativi?”.
E’ più che rilevante sottolineare che il Dirigente scolastico, prima ancora della pubblicazione della sopradetta graduatoria, aveva assicurato il docente di lettere che il di lui nome sarebbe rientrato fra i beneficiari del bonus.
Si risponde al quesito escludendo che il docente possa essere ammesso ad esercitare il diritto di accesso alla documentazione che i suoi colleghi, beneficiari al pari di lui del bonus, hanno allegato alle rispettive schede.
Tale diritto, in realtà, è riconosciuto dall’art. 22 della predetta legge n. 241/1990 non certo a tutti coloro che abbiano un mero interesse personale alla conoscenza dei documenti che costituiscono nel loro insieme un procedimento amministrativo. In vero, tale diritto viene riconosciuto soltanto ai soggetti che, come si legge nel suddetto art. 22, “Abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. La tutela di cui parla la legge, in realtà, consiste nella previsione di uno strumento giuridico, cioè, d’un percorso legale, che consenta al soggetto di rivolgersi al giudice perché gli venga riconosciuto un legittimo beneficio che gli sia stato negato.
L’ umanissima esigenza, avvertita dall’autore del quesito, di conoscere se il Dirigente scolastico avrà valutato correttamente i titoli dichiarati dai colleghi nelle loro schede personali, redatte per concorrere al bonus, sarebbe giuridicamente protetta soltanto nel caso in cui egli fosse stato escluso dall’elenco dei beneficiari del bonus; in tal caso, sì, egli avrebbe avuto un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere se il Dirigente avesse valutato correttamente i titoli presentati alle domande dei colleghi beneficiari del bonus. Dal momento, però, che gli è stato assicurato che egli rientra fra i beneficiari dell’atteso premio, sarebbe concretamente inutile attivare il procedimento di accesso, il cui esito, nella ipotesi migliore, non potrebbe assicurargli alcun beneficio concreto ed attuale, ulteriore rispetto all’ammissione al bonus.
La proclamata motivazione espressa dal docente, di accedere alle schede dei colleghi per salvaguardare anche pubblicamente la sua immagine, non eleva il suo interesse a livello di situazione soggettiva che si potrà definire legittima, come, peraltro, attesta chiaramente il testo del terzo comma dell’art. 24 della suddetta legge n. 241/1990, che si riporta: “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

