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Assistenti amministrativi con mansioni di DSGA, Corte Costituzionale: questione di legittimità non fondata

Duro colpo per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di DSGA: analisi della sentenza n. 71/2021 della Corte Costituzionale

di Agata Scarafilo

ABSTRACT

Con sentenza n. 71/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa ai criteri di determinazione del compenso per gli Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Ancora un duro colpo per gli Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (AA facenti funzione di DSGA). La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 71/2021, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dei commi 44 e 45 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), relativamente alle modalità di calcolo del trattamento economico spettante agli Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

Il giudizio della Corte Costituzionale, non certo positivo per questa specifica categoria di lavoratori del mondo della scuola, scaturisce dall’ordinanza del Tribunale di Torino – sezione lavoro (Ordinanza del 17 giugno 2019 – reg. ord. n. 28 del 2020), il quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2012- 2013, agli “assistenti amministrativi facenti funzione DSGA viene riconosciuto un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest’ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto al momento dell’incarico dall’assistente amministrativo”. Un meccanismo davvero anomalo, a causa del quale, con l’aumentare dell’anzianità, si verifica una progressiva riduzione del trattamento economico, fino addirittura ad un totale azzeramento dello stesso nel momento in cui si raggiunge o si supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore. Per dirla in parole povere, gli Assistenti amministrativi con una certa anzianità (dopo 21 anni di servizio), ed a maggior ragione se titolari di seconda posizione economica, non avrebbero alcun vantaggio economico a ricoprire l’incarico di DSGA (incarico di supplenza che viene attribuito annualmente in caso di assenza del titolare o di posto vacante).

Il Tribunale di Torino aveva evidenziato come tale meccanismo violerebbe il principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Infatti, applicando rigorosamente la norma, si determina, a parità di mansioni, una sorta di discriminazione che produce un beneficio (economico) maggiore per coloro che hanno una minore anzianità di servizio, pur ricoprendo il medesimo profilo di Assistente amministrativo facente funzione di DSGA. Motivo per cui il Tribunale di Torino aveva evidenziato che ciò violerebbe gli artt. 3 e 36, c.1, della Costituzione, in quanto il diritto, ivi sancito, a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato imporrebbe l’integrale e aggiuntiva corresponsione del trattamento economico previsto per lo svolgimento delle mansioni superiori, non decrescente in senso inverso rispetto all’anzianità di servizio maturata.

Eppure la stessa Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità della medesima normativa, oggi censurata, con Sentenza n. 108 del 2016, si era a suo tempo pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della Legge 228/2012, affermando l’illegittimità della norma. Anche se tale sentenza riguardava (con effetto retroattivo) solo i contratti individuali di lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2013.

Come mai, dunque, questa apparente incoerenza della Corte Costituzionale?

La risposta deve tener debitamente conto dei cambiamenti normativi avvenuti in questi ultimi anni con il D.lgs. 150/2009 prima e con il D.lgs. 75/2017 dopo.

Infatti, sarà utile ricordare che il D.lgs 150/2009 aveva modificato l’art. 2 del D.lgs. 165/2001 determinando la prevalenza della Legge sui CCNL, ma che successivamente il D.lgs. 75/2017, con il “nuovo” sistema delle fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., ha portato l’apparato a regime, conferendo nuovamente ai CCNL la competenza esclusiva in materia di retribuzione del pubblico impiego (un ritorno alle origini).

Ciò detto, per il comparto scuola, il CCNL, sottoscritto nel 2018, ha espressamente fatto salva la disciplina prevista per il calcolo della retribuzione nel caso di reggenza e sostituzione del DSGA da parte degli Assistenti amministrativi, ragione per cui vengono meno gli elementi su cui si fondava la sentenza della Corte Costituzionale nel 2016 che, ricordiamo, era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della Legge 228/2012. Quanto al contrasto con l’art. 36, nella sentenza si legge che il Presidente del Consiglio dei ministri ha evidenziato come, pur non potendosi negare il progressivo ridursi del trattamento economico connesso al temporaneo conferimento delle mansioni superiori, il compenso riconosciuto, unitamente alla considerazione complessiva del trattamento riservato alla categoria di dipendenti in questione, costituisca scelta che, oltre a porsi in linea con gli obblighi di sostenibilità del debito pubblico, garantirebbe all’Assistente amministrativo, quale effetto finale, un livello di remunerazione allineato a quello del DSGA, così soddisfacendo l’esigenza di proporzionalità della qualità delle mansioni concretamente svolte. Le parti costituite hanno evidenziato come “la disciplina dettata dalle disposizioni denunciate costituisca un unicum nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, a esclusivo pregiudizio della categoria degli assistenti amministrativi, e come il risparmio derivante da quanto previsto, non in via transeunte né generalizzata, sia assolutamente irrisorio, onde la sproporzione rispetto agli scopi prefissati. Peraltro, la soddisfazione delle contingenti esigenze economiche e finanziarie non consentirebbe deroghe al principio di uguaglianza su cui si fonda l’ordinamento costituzionale”. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale riportato con Sentenza n. 71/2021 (pubblicata in G U il 21/04/2021), ha ritenuto che i motivi addotti dal tribunale di Torino non risultano idonei a fondare le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 1, commi 44 e 45, della Legge 228/2012.

Riferimenti normativi

Costituzione

D.lgs. n. 165/2001

D.lgs. 150/2009

Legge 228/2012

D.lgs. 75/2017

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