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Buona scuola e organico dell’autonomia

a cura di Pasquale Annese

Staff del 10%, collaboratore con funzioni vicarie e funzioni strumentali. Provvedimenti di nomina, delega e sostituzione.

buona scuola

Chiuso un surriscaldato periodo ferragostano che ha visto i dirigenti scolastici impegnati in prima linea nelle procedure della cosiddetta chiamata diretta, si è aperto un altro fronte settembrino nel quale non mancano adempimenti riconducibili all’organico dell’autonomia. Adempimenti per certi versi più complessi rispetto a quelli inerenti la chiamata diretta, implicanti atti di natura datoriale, ed in quanto tali, impugnabili davanti al giudice del lavoro. Tra l’altro all’interno di un quadro di aporie normative che rendono in alcuni casi di difficile interpretazione ed applicazione le disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n.107 (la cosiddetta “Buona Scuola”).

Vediamone gli aspetti più controversi con un taglio meramente applicativo in grado di dare risposte plausibili ai numerosi dubbi e quesiti che stanno attanagliando le istituzioni scolastiche in questo complicato avvio di anno scolastico.

 

STAFF DEL 10% DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n.107)

Nell’art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n.107 si legge che il dirigente   scolastico   può   individuare   nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Una norma che, letta alla luce di quanto previsto nell’art.25, comma 5 del D.Lgs 165/2001, secondo cui nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, da senso compiuto a quel progetto di leadership diffusa e middle-management che vede il dirigente scolastico titolato ad individuare e remunerare docenti che lo coadiuvano e supportano nella quotidianità dell’azione dirigenziale ed ai quali delegare specifici compiti.

Alcune questioni a latere meritano comunque un approfondimento. La prima è legata alla base di calcolo sulla quale calcolare questo fatidico 10%.

 

Qual è la base di calcolo del 10%?

Basta partire dal dettato normativo ed in particolare dall’art.1, comma 63 della legge 13 luglio 2015, n.107 secondo cui le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 (…) attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. In virtù di tale disposto normativo si può affermare che la base di calcolo del 10% è necessariamente rappresentata dai posti costituenti l’organico dell’autonomia, all’uopo comunicati ed autorizzati dal competente ATP, ed in particolare da:

  • CATTEDRE IN ORGANICO DI DIRITTO, sia COI (cattedre orario interne) che COE (cattedre orario esterne)
  • CATTEDRE IN ORGANICO DI POTENZIAMENTO
  • CATTEDRE IN ORGANICO DI SOSTEGNO (di diritto, in deroga e di potenziamento)

 Quali figure entrano nello staff del 10?

Pare evidente l’intento del legislatore di ricomprendere all’interno di questo 10% tutte le figure che a vario titolo lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico ed alle quali delegare specifici compiti. Ivi comprese, a nostro parere, le figure del 1° e 2° collaboratore di presidenza, e con esclusione (come vedremo dopo) delle sole funzioni strumentali. Ma anche i fiduciari di plesso, i coordinatori di dipartimento, il referente dell’orario, e tante altre figure rinvenibili nella specificità di ogni istituzione scolastica e remunerabili, come vedremo, sia pur in del dirigente scolastico sono riferibili a due unità di personale retribuibili con i finanziamenti a carico del fondo d’istituto di cui all’art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL 2006/2009, tutte le altre figure componenti lo staff del 10% sono remunerabili attingendo alle risorse di cui all’art. 88, comma 2, lettera k). Disposto, quest’ultimo, che prevede si possano erogare compensi dal FIS al personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF (leggasi oggi PTOF).

 

Come formalizzare i provvedimenti di nomina e delega ai componenti di staff?

Uno dei principali adempimenti di inizio anno scolastico è proprio quello inerente la nomina da parte del dirigente scolastico dei (due) collaboratori di presidenza, di cui uno con funzioni vicarie, ma anche da quest’anno scolastico di tutto lo staff. Si tratta di atto datoriale di natura pubblicistica con cui il dirigente scolastico esercita il suo potere di supremazia, prodomico all’emanazione del successivo provvedimento di delega con cui trasferire la competenza di alcuni compiti e funzioni. In calce al presente articolo forniamo due esempi di provvedimenti di nomina e delega del 1°collaboratore con funzioni vicarie e del 1°fiduciario della sede coordinata. (ALL.1-1bis e ALL.2-2bis).

 

LA SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. L’ESERCIZIO DELLA DELEGA.

 

Stante la normativa vigente, chi può legittimamente sostituire il dirigente scolastico in caso di sua assenza o impedimento senza invalidarne i relativi atti?

Per le istituzioni scolastiche non esiste una norma ad hoc che disciplini questa situazione. Di norma un dirigente (scolastico o non scolastico) dovrebbe essere sostituito ‘solo’ da un altro dirigente o, extrema ratio, da un vice dirigente. Solo che la L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 5, c.13 ha disposto l’abrogazione proprio dell’art 17 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  istitutivo della vicedirigenza. La possibilità di sostituzione del dirigente scolastico va ricercata allora in disposizioni di carattere generale che prevedano una delega ad hoc per singoli atti o funzioni e non una mera sostituzione tout court come avveniva prima del riconoscimento del ruolo dirigenziale. Il riferimento normativo è da ricercarsi, dunque, nell’art.17, comma 1bis del D.Lgs. 165/2001 che così recita: i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.

 

In virtù di tale disposto normativo il dirigente scolastico, in qualità di organo sovraordinato, può trasferire ad un organo sottordinato, rivestente però funzioni apicali, nello specifico uno o entrambi i collaboratori di presidenza, l’esercizio di funzioni rientranti nella propria sfera di competenza. In maniera non definitiva, e creando una competenza di ordine derivato sempre revocabile o avocabile in qualsiasi momento. La titolarità del potere dirigenziale resta in capo al delegante (rectius dirigente scolastico), mentre si trasferisce al delegato solo ed unicamente l’esercizio del diritto stesso. Nel caso di delega interorganica, come nel caso specifico, cioè di delega conferita ad un altro organo appartenente alla stessa amministrazione, il delegante secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza mantiene nei confronti del delegato il potere di impartire istruzioni relative all’ambito di applicazione della delega stessa, il potere di sostituzione e/o avocazione in caso di inerzia dello stesso, nonché il potere di annullamento in autotutela degli atti illegittimamente disposti in attuazione della delega conferita.

Trattasi della cosiddetta delega di funzioni che comporta, come abbiamo appena evidenziato, uno spostamento temporaneo di competenza da un organo ad un altro. Particolare non da poco ove si consideri che la competenza nell’adozione di un atto o provvedimento amministrativo in quanto elemento essenziale per la legittimità dell’atto stesso (vedasi art.21 della legge 241/1990) potrebbe essere causa di nullità o annullabilità dell’atto stesso a seconda che si tratti rispettivamente di difetto assoluto di attribuzione o incompetenza relativa. Diversamente dalla delega di firma che comporta, invece, solamente la possibilità per il delegante, ai fini di uno snellimento dell’attività amministrativa, di autorizzare il delegato ad apporre in sua vece la propria firma in calce a singoli atti, che restano provvedimenti propri del soggetto delegante, ma che vengono firmati dal delegato per il dirigente. Senza spostamento o trasferimento di alcuna competenza e ferma restando la possibilità per il delegante di firmare i medesimi atti oggetto di delega.

Nelle amministrazioni pubbliche e, quindi, anche nelle istituzioni scolastiche la delega di funzioni dirigenziali è espressamente prevista dalle seguenti disposizioni normative:

– art.25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001;

– art.17, comma 1bis del D.Lgs. 165/2001;

– art.5, comma 8, del T.U. 297/1994 che prevede la possibilità per il D.S. di delegare la presidenza dei consigli di classe.

Lo stesso Consiglio di Stato a più riprese ha avanzato riserve sulla figura del collaboratore vicario. Figura, si cita testualmente, che non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente. La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, si cita testualmente, sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo. Il problema si pone paradossalmente proprio per assenze brevi del dirigente scolastico. Per quelle, invece, superiori a 2 mesi interviene il competente USR che può conferire la reggenza ad un altro dirigente o l’incarico di presidenza ad un docente.

 

ESONERO DEL COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE ALLA LUCE LEGGE 107/2015.

A decorrere dal 1°settembre 2015 qualunque ipotesi di esonero o semi-esonero del collaboratore con funzioni vicarie va ricercata all’interno dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica. O meglio, per essere più precisi, all’interno dell’organico cosiddetto potenziato. Con precedente legge di stabilità del 2015 è stata infatti statuita l’abrogazione esplicita dell’art.459 del D.Lgs. 297/94 (cosiddetto “Testo unico”). Il comma 5 dell’art.28 della suddetta legge di stabilità prevede, infatti, che a decorrere dal 1°settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 venga abrogato. Si cita testualmente: la norma, in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. La ratio è semplice. Con la messa a regime dell’organico dell’autonomia e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico (leggasi organico potenziato), non c’è più bisogno di garantire esoneri o semi-esoneri al personale che collabora a livello organizzativo e didattico con il dirigente scolastico. La soluzione va ricercata all’interno dell’organico potenziato non solo per il/i collaboratore/i del dirigente scolastico ma, teoricamente, per tutti quei docenti che potrebbero coadiuvare lo stesso in compiti di natura organizzativa e/o didattica(*).

In realtà tale possibilità, in particolar modo per gli istituti secondari di 2°grado, è fortemente condizionata dall’eventualità di avere nell’organico potenziato docenti della medesima classe di concorso. E in caso contrario? Un appiglio normativo esiste ed è rappresentato dall’art.1, comma 79 della legge 107/2015 che, riferito alla scelta dei docenti da parte del dirigente scolastico all’interno degli ambiti (stiamo parlando per intenderci della chiamata diretta) così recita: il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Sta ad ogni dirigente scolastico percorrerlo o meno!

Analogo discorso per qualsiasi altro docente facente parte dello staff, ma direi per qualsiasi altro docente la cui classe di concorso è presente nell’organico potenziato. Gli si può riconoscere l’esonero di tutto o parte delle ore a condizione che si abbiano in organico di potenziamento docenti della medesima classe di concorso. Oppure, docenti che abbiano titolo ad insegnare quella disciplina (!). Rispettando in ogni caso quei criteri fissati dal consiglio d’istituto nell’assegnazione delle cattedre ai docenti, in primis quello della continuità didattica di docenti che già occupano una classe in organico.

 

INDENNITA’ DI FUNZIONI SUPERIORI E DI REGGENZA E L’INDENNITA’ DI DIREZIONE AL COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE

 

Si può riconoscere l’indennità di funzioni superiori e di reggenza e l’indennità di direzione al 1°collaboratore di presidenza?

Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti in caso di sostituzione del dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni continuativi è sancito nel contratto dal combinato disposto dell’art.146 del CCNL 2006/2009 che considera non abrogato l’art. 69 del CCNL 04.08.95, l’art.21-comma 1 del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 del CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola).

 

L’indennità di funzioni superiori e di reggenza spettava per intero, oltre che al preside incaricato, anche per il collaboratore con funzioni vicarie che sostituiva il dirigente scolastico per periodi superiori a 15giorni. Spettava, invece, al 50% al dirigente scolastico cui viene affidata una scuola in reggenza in compartecipazione, se così si può dire, con il collaboratore vicario della medesima scuola. Lo stesso dicasi per la corresponsione dell’indennità di direzione con la sola differenza che il suddetto compenso veniva riconosciuto anche per un sol giorno di assenza.

E’ intervenuto però il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n.135 che all’art. 14 comma 22, ha stabilito che il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico.

Trattasi di norma di interpretazione autentica in ogni caso preclusiva della possibilità di riconoscere all’atto di delega l’attribuzione di mansioni superiori o vicarie, cioè di esercizio delle funzioni proprie del dirigente, sia quando questi è assente (funzioni superiori), sia quando questi è presente (funzioni vicarie).

O meglio, secondo l’interpretazione prevalente, di poterle riconoscere anche con rilevanza esterna, ma di non poterle remunerare, come avveniva in passato, a carico della fiscalità generale, cioè a carico di specifici capitoli di bilancio finanziati ad hoc dal ministero, ma solo a carico delle risorse rivenienti dal fondo d’istituto. Ed in particolare con le risorse di cui all’art.88, comma 2, lett.f) del CCNL 2006/2009, le stesse già previste per i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Risorse che dovrebbero comprendere una quota di compensi per l’attività di collaborazione con il dirigente scolastico lato sensu ed un’altra, preventivamente determinata e forfettariamente quantificata, inerente gli ipotetici periodi di sostituzione del dirigente scolastico nel corso dell’anno scolastico.

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI (Art.33 del CCNL 2006/2009)

 

Le funzioni strumentali rientrano nello staff del 10% del dirigente scolastico?

Pare proprio di no alla luce di un duplice ordine di considerazioni. La prima relativa alla vigenza di una norma pattizia, l’art.33 del CCNL 2006/2009, che prevede e disciplina la ‘identificazione’ delle funzioni strumentali: tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. La seconda di ordine finanziario stante la sottoscrizione, anche per quest’anno scolastico, in data 24 giugno 2016 del CCIN sul MOF 2016/2017. Contratto collettivo integrativo nazionale nel quale sono state rifinanziate le risorse previste per la remunerazione delle funzioni strumentali per l’esattezza pari ad 55.240.000,00 euro.

Nessuna novità dunque anche per quest’anno scolastico. Le scuole possono reiterare le procedure fin qui seguite per l’identificazione delle suddette figure.

(PER VISUALIZZARE I FAC SIMILE, SI PREGA DI SCARICARE LA RIVISTA A QUESTO LINK: https://www.scuolaeamministrazione.it/it/wp-content/uploads/2016/10/rivista-Scuola-e-Amministrazione_ottobre-2016_web.pdf

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