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Da assistente amministrativo a supplente: quali implicazioni contrattuali?

E’ possibile vedersi riconosciuti giorni di ferie residui?

Occorre verificare, in via preliminare, se la supplenza di sostegno conferita all’assistente amministrativo, decorrente espressamente  dal 9 febbraio  al 30 giugno del 2021, rientri nel novero delle supplenze definibili annuali

Il  secondo comma dell’art. 59 del CCNL del 2007 dispone che l’accettazione dell’incarico di supplenza “comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato”

Nell’art. 59 del CCNL si sarebbe potuto precisare che il conferimento della supplenza doveva esser preceduto da un provvedimento che collocasse in aspettativa senza assegni il dipendente di ruolo, indicandone chiaramente tanto il termine iniziale, quanto quello finale

Di Fabio Scrimitore

Abstract

L’assistente amministrativo di ruolo, che, ai sensi dell’art. 59 del CCNL del novembre 2007,  sia stato incaricato a tempo determinato per un posto di insegnamento disponibile sino al 30 giugno 2021, potrà chiedere che gli siano concessi giorni di ferie residuati dal precedente anno scolastico a decorrere dal 1° luglio 2021, cioè dalla data in cui, cessato dallo status di assistente amministrativo di ruolo in aspettativa senza assegni, sia rientrato in servizio nella scuola di titolarità.

Il Dirigente Scolastico d’un Istituto Comprensivo di Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ha sottoposto alla valutazione di questa Rivista l’istanza  con la quale un’ assistente amministrativa, in servizio nello stesso Istituto Comprensivo con incarico a tempo indeterminato, ha chiesto che le siano concessi 9 giorni di ferie, dei quali  non ha potuto fruire nel corso dell’anno scolastico 2019/20. La richiesta è stata avanzata  quest’ anno  scolastico 2020/21, durante il quale il predetto dipendente ha cambiato temporaneamente il suo status giuridico, perché ha accettato una supplenza per l’insegnamento delle attività didattiche di sostegno a disabile nelle classi dello stesso Istituto Comprensivo.

La supplenza ha avuto inizio il 9 febbraio 2021, è stata conferita in applicazione del’ art. 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29.11.2007, si concluderà il 30 giugno dello stesso anno; tale articolo così dispone:

 “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo, senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.

Prima di entrare nel merito della specifica richiesta dell’autore del quesito, si avverte l’obbligo di verificare se la stipula del predetto contratto di supplenza per l’insegnamento delle attività didattiche di sostegno sia coerente con la proposizione del  predetto art. 59 del CCNL del 2007, che  pone come condizione della legittimità del contratto la durata della supplenza, che non deve essere inferiore ad un anno scolastico.

Occorre verificare, quindi, se la supplenza di sostegno conferita all’assistente amministrativo, decorrente espressamente  dal 9 febbraio  al 30 giugno del 2021, rientri nel novero delle supplenze definibili annuali.

Al riguardo, è noto che l’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 – Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 6 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo – definisce tre tipologie di supplenze per insegnanti:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Il raffronto con le disposizioni appena trascritte non consente di sostenere con certezza che la supplenza che inizi dal 9 febbraio possa rientrare nella tipologie delle supplenze annuali di cui alle lettere a) e b). Se ne dovrebbe dedurre che all’assistente amministrativo al quale si riferisce il quesito non poteva essere proposta la stipula della predetta supplenza per l’insegnamento del sostegno.

In verità, vi è stato un anno scolastico in cui il Ministero ha riconosciuto legittimo che si conferissero al personale scolastico di ruolo supplenze che avessero avuto inizio dopo l’avvio dell’anno scolastico;  ci si riferisce all’anno scolastico 2008/09, nel corso del quale dal viale romano di Trastevere furono emanate due circolari (n. 13561 del 28.8.2008, n. 18543 del 13.11.2008) con le quali si dichiarò legittimo considerare supplenze di durata annuale quelle che fossero stata conferite a personale scolastico di ruolo ad anno scolastico inoltrato, purché si fosse trattato di supplenze resesi disponibili entro il 31 dicembre di quell’anno solare. 

Si darà fiduciosamente per accertato che il posto per supplenza di insegnante di sostegno di cui si tratta nel quesito era giuridicamente disponibile anteriormente al 31 dicembre 2020.

Si osserva ora che l’Autore del quesito ha chiesto di sapere se, dopo il 30 giugno del 2021, data che rappresenta il termine della supplenza conferitale per l’insegnamento del sostegno, la dipendente scolastica potrà fruire dei 9 giorni di ferie non godute nell’anno scolastico 2019/20.

Al riguardo, è rilevante constatare che, come si è già scritto,  il  citato secondo comma dell’art. 59 del CCNL del 2007 dispone che l’accettazione dell’incarico di supplenza “comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato”.

Osservando il principio-guida, che, con il broccardo

Frusta fit  per plura quod fieri potest per pauciora” – si fa inutilmente con molte cose ciò che si può fare con poche cose –

il filosofo inglese Guglielmo da Occam ha suggerito a chi voglia dimostrare la sostenibilità logica di un’argomentazione, si cercherà di dimostrare che, per risolvere il quesito proposto, basta procedere dalla disposizione trascritta nel comma precedente. In sostanza, per sapere se e quando l’assistente amministrativa di ruolo, supplente per l’insegnamento delle attività didattiche di sostegno a disabile  potrà chiedere che le sia consentito di fruire dei 9 giorni di ferie residuate dall’anno scolastico precedente, sarà sufficiente stabilire quale sia l’ultimo giorno del predetto periodo di supplenza.

Secondo quanto risulta dagli atti sottoposti alla considerazione del redattore di questa nota, il primo giorno di supplenza è il 9 febbraio, l’ultimo: il 30 giugno del 2021.

Per questo periodo di quasi cinque mesi, il rapporto di lavoro della  dipendente suddetta è disciplinato dalle norme con le quali  il CCNL del novembre 2007 regola lo status degli insegnanti supplenti; vi è compreso l’art. 19 (ferie, permessi ed assenze), il quale dispone che il personale docente a tempo determinato fruisce delle ferie alle medesime condizioni del personale docente a tempo indeterminato, salva la possibilità di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni.

Il testo normativo citato non contiene – né poteva contenerle – disposizioni che consentissero all’insegnante supplente di recuperare al di là della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, giorni di merie maturate, e non fruite, in anni scolastici pregressi.

Quindi, sino al 30 giugno, l’assistente amministrativo-insegnante supplente di sostegno, non potrà avanzare alcuna richiesta di fruizione di ferie maturate nel suo status di assistente di ruolo.

Dal 1° luglio 2021, però, la stessa dipendente scolastica perderà lo status precario di insegnante di sostegno e  riacquisterà  la titolarità di diritti e di doveri propri del profilo professionale di assistente amministrativo. Riappropriatasi del suo status originario, l’assistente amministrativa potrà esercitare il diritto di chiedere che le sia consentito di fruire dei 9 giorni di ferie che non avrà potuto godersi nel corso dell’anno scolastico 2019/20, come prevede il capoverso del comma 10 dell’art. 13 del più volte citato CCNL del 2007.

E’ noto che, di norma, tale fruizione deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. Quando, poi, questo termine non può essere rispettato per esigenze oggettive, la fruizione delle ferie residuali potrà avvenire anche nei mesi successivi dello stesso anno scolastico.

Per consuetudine amministrativa, infatti, l’inciso “di norma”, consente deroghe alla disposizione alla quale l’inciso stesso si riferisce, nel senso che quando si versi in situazioni tali da rendere vessatoria l’applicazione integrale della disposizione stessa, il dirigente potrà superare cum grano salis i limiti posti dalla norma.  Non si potrà negare, al riguardo, che parrebbe illogica una prassi amministrativa che limitasse l’esercizio di un diritto, giustificandone il diniego con il fatto che il dipendente ha esercitato un altro diritto di pari dignità.  Ceteris verbis: non verrebbe considerato equo affermare che il diritto alla fruizione di un periodo di ferie residuali venisse depotenziato dal diritto esercitato dalla dipendente per migliorare il suo status  professionale.

Ovviamente, il recupero delle ferie residuali verrà concesso quando il titolare ne abbia fatto domanda di fruizione entro lo stesso anno scolastico in cui le ferie saranno state maturate e la loro fruizione sia stata rinviata con provvedimento formale del dirigente scolastico.

Una più attenta considerazione della materia in esame avrebbe potuto suggerire alle Parti negoziali che hanno approvato l’art. 59 del CCNL più volte citato, di disciplinare con maggior dettaglio il procedimento per l’assegnazione di supplenze a personale ATA di ruolo. Si sarebbe potuto precisare, in particolare, che il conferimento della supplenza doveva esser preceduto da un provvedimento che collocasse in aspettativa senza assegni il dipendente di ruolo, indicandone chiaramente – come è prescritto che accada per tutte le supplenze  – tanto il termine iniziale, quanto quello finale, tenendo conto che quest’ultimo termine poteva essere il 30 giugno o il 31 agosto, in relazione alla natura giuridica del posto di insegnamento.

Se tanto fosse stato disposto, al cessar della supplenza di insegnante di sostegno, cioè, a conclusione del periodo di aspettativa senza assegni, nessun dubbio sarebbe sorto sul diritto dell’assistente amministrativa a chiedere che le fossero concessi i 9 giorni di ferie non godute nel 2019/20.

La struttura argomentativa della conclusione raggiunta esclude che possa essere accolta la pretesa della  predetta dipendente scolastica a vedersi liquidati i 9 giorni di ferie residuali, perché la monetizzazione delle ferie non godute può aver luogo soltanto quando il dipendente cessi dal rapporto di lavoro. In realtà, cessata dal servizio precario di insegnante, la dipendente di cui trattasi è rientrata in servizio come dipendente ATA di ruolo.

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