• venerdì , 26 Aprile 2024

Ferie non godute

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda il termine entro il quale il personale ATA può fruire delle ferie non godute nell’anno scolastico di riferimento.

Si è già avuto modo di rispondere incidentalmente ad un quesito del genere, riferito ai tempi entro i quali il dipendente scolastico, inquadrato in uno dei profili propri del personale ATA, può fruire delle ferie.
E’ noto, al riguardo, che il comma 10 dell’art. 13 del vigente C.C.N.L. Scuola dispone che il personale ATA debba fruire delle ferie non godute, di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento.
L’inciso di norma, che si legge nel citato comma 10, non esclude che, se il dipendente interessato versi in situazioni del tutto particolari, le ferie possano essere concesse, e fruite, anche dopo il 30 aprile.
La predetta norma non specifica entro quale termine, successivo al 30 aprile, la fruizione delle ferie debba avvenire. E’ ragionevole, comunque, ritenere che il Dirigente scolastico, su parere del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, debba invitare il dipendente a richiedere che il ricupero delle predette ferie avvenga nel tempo immediatamente successivo al 30 aprile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Non è stato apposto un termine rigido per il recupero delle ferie non godute per due ragioni, la seconda delle quali è consequenziale alla prima. In primo luogo, infatti, lo stato di necessità, che avrà determinato la mancata fruizione delle ferie nell’anno di riferimento, non può essere preventivamente determinabile, proprio per la sua imprevedibilità. In conseguenza, l’irrinunciabilità delle ferie conferma che il dipendente conserva il diritto di fruire di quelle non godute non appena le esigenze di servizio lo consentiranno, senza limiti di tempo.

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