• sabato , 20 Aprile 2024

Il Consiglio di Stato annulla gli atti della commissione d’esame della Toscana

Concorso per dirigenti scolastici (m.g.)

Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta del 3 marzo 2014, n. 990

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4224 del 2013, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro………………………………………………..
nei confronti di………………………………….. per la riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione I, n. 748/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori………………………………………………….
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Paolo Marchini, nonché l’avvocato Giovanni Battista Conte per delega dell’avvocato Montana e l’avvocato Pugliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO
Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana e recante il n. 1090/2012 i signori …, premesso di aver partecipato senza successo
al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011), impugnavano gli atti della serie procedimentale, sino all’approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale
amministrativo adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti della procedura.

SCARICA QUI L’ARTICOLO COMPLETO

Leave A Comment