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La gestione della certificazione verde dal 1° Settembre

a cura di Marco Graziuso

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 06/08/2021 del Decreto Legge n. 111/2021, sono state introdotte nuove misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, che integrano il cosiddetto Piano Scuola 2021/22, adottato dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 257 del 06/08/2021.

Al D.L. n. 52 del 22/04/2021 è stato aggiunto l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario), che si riporta integralmente, per meglio comprenderne la portata.

1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte del personale scolastico e di  quello  universitario  e’  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.

4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell’infanzia nonche’ delle scuole paritarie e delle universita’ sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.  Con  circolare del  Ministro  dell’istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori modalita’ di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita’ individuate dalle universita’.

5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

7. Le disposizioni al presente  articolo  si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica, nonche’ alle attivita’ delle altre  istituzioni di alta formazione collegate alle universita’.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle  attivita’  di  cui commi  6  e  7  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il  coordinamento, delle misure occorrenti per l’anno 2021  per  il  contenimento  e  il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone  e  attua  un  piano  di screening della popolazione scolastica. A tal fine e’ autorizzata  la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse  disponibili  sulla contabilita’  speciale  di  cui  all’articolo  122,  comma   9,   del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  in legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale  supplente  chiamato  per  la  sostituzione  del  personale assente ingiustificato, e’ autorizzata la spesa  di  358  milioni  di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il  medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il  Ministero  dell’istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la  copertura  di   eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle disponibilita’ di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Ai fini  dell’immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In data 13/08/2021, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 1237, con un parere tecnico utile per il disbrigo degli adempimenti che competono alle Istituzioni scolastiche.

Con la proposta della modulistica allegata, si intende offrire una sequenza di operazioni necessarie e opportune per meglio adempiere al nuovo dettato normativo.

SCARICA QUI LA MODULISTICA ORIGINALE

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