La revisione annuale del PTOF, tre caratteristiche
L’attività di valutazione periodica delle pratiche educativo-didattiche e delle scelte organizzative della scuola, di competenza degli organi collegiali, può anche evidenziare la necessità o l’opportunità di apportare, annualmente, modifiche e/o integrazioni ad aspetti significativi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
di Antonio Santoro
Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è – secondo la legge 107/2015 (art. 1, comma 14) – “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.
L’utilizzo, non improprio, di alcune definizioni di curricolo di Cesare Scurati consente di precisare che il PTOF è sostanzialmente “costituito dall’organizzazione delle possibilità offerte dalla situazione scolastica in quanto ordinata allo sviluppo evolutivo dell’alunno” (1); e rende quindi noto “tutto quanto è venuto a costituire il patrimonio cognitivo disponibile per affrontare in termini razionali e scientifici il problema della organizzazione in situazioni scolastiche dell’esperienza formativa” (2).
Il piano triennale dell’offerta formativa è, dunque, espressione significativa e compiuta della progettualità dell’istituzione scolastica, suscettibile di revisione annuale affinché risulti sempre “coerente con gli obiettivi generali ed educativi […], determinati a livello nazionale”, e rifletta inoltre “le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”.
É lo stesso comma innanzi richiamato a precisare che si tratta di un documento “rivedibile annualmente” e a subordinare evidentemente, sebbene in maniera implicita, la prospettiva di possibile modifica/integrazione del PTOF alla sistematica verifica/valutazione dei percorsi attuativi del progetto di scuola, sia sul versante dell’azione educativo-didattica che su quello degli assetti organizzativi. La prevista revisione annuale del PTOF non può, quindi, che essere definita e realizzata sulla base di una considerazione critica delle attività istituzionali rispetto alle finalità del sistema-scuola precisate nelle Indicazioni nazionali e alla domanda sociale di formazione proveniente dalla comunità locale: a seguito cioè di una riflessività che consenta agli organi collegiali della scuola, non solo di rilevare la qualità delle risposte dell’istituzione scolastica alle manifestate esigenze di educazione e di istruzione delle nuove generazioni, ma anche di intervenire per migliorare ulteriormente “l’insieme delle variabili epistemiche, psicologiche, sociali, educative che caratterizzano l’agire formativo” (3).
La prospettiva di revisione annuale del piano triennale dell’offerta formativa è da ricondurre, certamente, alle caratteristiche specifiche del documento in questione, il quale deve innanzitutto delineare, e presentare, il contributo della scuola alla finalità formativa di un nuovo umanesimo e di una nuova cittadinanza: configurazione possibile, in termini appropriati, solo se preceduta e via via sostenuta da iniziative e capacità di ascolto, interpretazione e accoglienza delle istanze individuali e sociali di educazione e istruzione.
La seconda caratteristica del PTOF riguarda la sua validità temporanea, che può comportare e giustificare, anche, la opportunità/necessità di modifiche annuali. Perché nel “vivere liquido-moderno” di oggi assume continuamente connotazioni diverse la richiesta di abilità e di conoscenze, come cambiano pure, nel tempo, le capacità di risposta dell’istituzione scolastica, le sue modalità di rilevazione di esigenze e bisogni formativi, e le sue possibilità di corrispondere a nuove aspettative di crescita e di sviluppo: ciò che oggi non risulta nemmeno ipotizzabile in sede progettuale, può essere domani adeguatamente realizzato in virtù di più appropriate condizioni e disponibilità.
Il PTOF presenta inoltre – terza caratteristica – un programma di azione educativo-didattica di sicura, accertata praticabilità. La qual cosa non esclude che i previsti percorsi attuativi possano subire in itinere, per esigenze e ragioni di varia natura, modifiche ed integrazioni, ma dice tuttavia che la scuola, nel momento in cui elabora o revisiona la sua proposta formativa, sa di essere nelle condizioni di poterla realizzare effettivamente, sempre che non intervengano impedimenti e ostacoli insuperabili.
Certo, la progettualità della scuola deve essere sempre alimentata, orientata e sostenuta dalla dimensione dell’utopia, dalla speranza del miglioramento continuo, dalla prospettiva di realizzare e offrire un servizio di formazione di “qualità totale”(4), ma ha anche l’obbligo di fare i conti, nel tempo, con il “principio di realtà”, il quale opportunamente la sollecita a non trascurare e, quindi, a non sottovalutare indisponibilità e/o limiti ripetutamente accertati.
Il richiamo alla realtà della situazione e delle condizioni di esercizio è soprattutto compito del dirigente scolastico, che ha di sicuro la responsabilità di promuovere e favorire – non solo con il suo Atto di indirizzo – la predisposizione, prima, e la realizzazione, poi, di un disegno condiviso di orizzonti possibili di qualificazione dell’offerta formativa istituzionale.
Note:
1. C. Scurati, Un nuovo curricolo nella scuola elementare, Ed. La Scuola, Brescia 1977, p. 21;
2. C. Scurati, Introduzione all’edizione italiana di L. Stenhouse, Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo, Armando Ed., Roma 1977, p. 7;
3. Loredana Perla, Riflessività, in Giuseppe Bertagna – Pierpaolo Triani (eds.), Dizionario di didattica, Ed. La Scuola, Brescia 2013, p. 385;
4. cfr. Giuseppe Negro, Qualità totale a scuola, Il Sole 24 Ore – Le Guide, Milano 1995.

