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L’attuale quadro degli Organi collegiali della Scuola e dell’Amministrazione scolastica

Agile guida di sopravvivenza alla gestione della democrazione scolastica

                               a cura di Fabio Scrimitore

Abstract

Breve storia, volta a fare il punto dell’attuale funzionalità degli Organi collegiali della scuola e a ricostruire la parabola di quelli dell’Amministrazione scolastica locale, territoriale e nazionale.

        Organi collegiali della scuola

Gli articoli dal 5 al 15 del Testo Unico, approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedono i seguenti Organi collegiali per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria:

  • il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  • il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  • il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  • il Collegio dei docenti;
  • il Consiglio di circolo e d’Istituto e la Giunta esecutiva;
  • il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  • le assemblee studentesche e dei genitori.

Nelle istituzioni scolastiche nelle quali coesistano due o più Istituti di istruzione secondaria superiore (di uguale o di diverso indirizzo) opera  un solo Collegio dei docenti ed un unico Consiglio di Istituto.

Assemblea dei genitori (Artt. dal 12 al 15 del D. Lgs. 297/1994)

Possono tenersi nella scuola tanto assemblee di singole classi quanto assemblee di  istituto; nelle une e nelle altre  i genitori possono trattare argomenti di carattere generale o particolare, purchè concernenti problematiche riferibili alla formazione degli alunni delle classi frequentate dai figli.

Possono chiedere la convolazione dell’assemblea tanto  i genitori che siano stati eletti quali rappresentanti nei Consigli di classe quanto i  docenti della classe stessa; può farlo anche il Dirigente scolastico, il quale,  comunque, ha titolo d’essere preventivamente informato della convocazione dell’assemblea, con l’indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare.

A queste assemblee hanno diritto di partecipare, con diritto di parola, lo stesso Dirigente scolastico e i docenti della classe.

Consiglio di intersezione

È questo un organo collegiale specifico della scuola dell’infanzia; è  presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto dagli insegnanti della sezione, dagli insegnanti di sostegno  e da un rappresentante dei genitori degli alunni.

Consiglio di interinterclasse

Anche quest’organo, specifico della scuola primaria, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto dagli insegnanti delle classi parallele, del ciclo o dello stesso plesso, e da un rappresentante dei genitori degli alunni delle stesse classi.

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è tipico della scuola secondaria di I e II grado; opera sotto la presidenza del Dirigente scolastico e si compone dei docenti di ogni singola classe. Il Consiglio di classe della scuola secondaria di I grado si compone anche di 4 genitori elettivi; dei Consigli di classe degli istituti secondari di II grado fanno parte anche due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

I Consigli di intersezione, di classe e di interclasse devono riunirsi in orario che non coincida con quello delle lezioni.

 Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è l’organo collegiale composto dagli insegnanti, di ruolo o non di ruolo, di tutta l’istituzione scolastica, ed opera sotto la presidenza del Dirigente scolastico.

Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico; si riunisce ogni qual volta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità; deve essere convocato almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre oppure quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Anche le sue riunioni si svolgono durante l’orario di servizio dei docenti, ma non coincidente con quello delle lezioni.

La funzione più caratterizzante del Collegio dei docenti è l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che diventa definitivo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio stesso.

Sulla scorta dei criteri generali espressi dal Consiglio di Istituto, il Collegio dei docenti avanza proposte al Dirigente scolastico relativamente alla formazione ed alla composizione delle classi ed all’assegnazione dei docenti alle stesse; inoltre, il Collegio formula proposte al Dirigente  per la strutturazione dell’orario settimanale delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Consiglio di Istituto

Nel  Consiglio d’Istituto sono rappresentate tutte le diverse componenti dell’ istituzione scolastica: docenti, genitori, personale non docente; nel Consiglio di Istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore solo rappresentati, per elezione, anche gli studenti.

Il numero di componenti che ne fanno parte cambia a seconda del numero degli alunni iscritti (14 componenti per gli istituti con una popolazione scolastica fino a 500 alunni e 19 componenti per quelli con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni)

Il Consiglio di Istituto deve essere presieduto da un genitore elettivo.

A singole riunioni del Consiglio di Istituto possono essere chiamati a partecipare, ma soltanto a titolo consultivo,  specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti di orientamento e medico-psico-pedagogici.

Il Consiglio dura in carica  tre anni scolastici.

Al Consiglio d’Istituto è affidata la gestione della scuola sia sotto il profilo organizzativo generale che sotto l’aspetto economico. 

Nel suo seno il Consiglio di istituto elegge la Giunta Esecutiva,  composta da un insegnante, un rappresentante del personale Ata, e da due genitori (negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e negli Istituti artistici la componente genitori si riduce ad un unico membro, cui viene affiancato  un unico rappresentante degli studenti).

Della Giunta sono componenti di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che vi espleta anche le funzioni di segretario. La Giunta Esecutiva prepara ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Istituto, predispone il programma annuale e rimane in carica per tre anni.

          Comitato per la valutazione degli insegnanti

Il comma 129 della Legge 13 prile 2015, n. 107 – più nota come “Legge sulla buona scuola” – ha novellato l’art. 11 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che aveva istituito il Comitato per la valutazione dei docenti.

Oggi, come nel passato, quest’Organo collegiale scolastico è presieduto dal Dirigente scolastico ed è formato da tre insegnanti; due di costoro sono scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio di Istituto; nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella  secondaria di I grado il predetto organo è integrato da due rappresentanti dei genitori; negli istituti di istruzione secondaria di II grado l’organo suddetto è integrato da un rappresentante dei genitori e da uno studente. Completa l’organo di cui si sta trattando un componente esterno alla scuola, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato di valutazione dei docenti dura in carica tre anni scolastici.

È funzione del Comitato l’individuazione dei criteri per la valorizzazione professionale dei docenti. La valutazione del Comitato deve essere effettuata annualmente.

Sulla base della valutazione espressa dal Comitato, il Dirigente diespone  la costituzione di un fondo cui attingere annualmente per l’erogazione di un bonus ai docenti ed al personale Ata.

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; in questa prospettiva, il Comitato è integrato dal docente al quale siano state affidate le funzioni di tutor dell’insegnante in prova.

Organi collegiali locali, territoriali e nazionali

Potrà essere di qualche utilità a coloro che aspirano ad essere inquadrati organicamente, per concorso, nei ruoli  e nelle funzioni di Direttore dei servizi generali ed ammnistrativi un po’ di storia minima degli Organi collegiali che l’ordinamento amministrativo del Ministero dell’Istruzione ha integrato nel tempo nella sua struttura centrale ed in quelle periferiche, per l’espletamento di funzioni consultive, di amministrazione attiva e di quelle para-giurisdizionali, quali sono i procedimenti disciplinari del personale docente. 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Fino al 31 maggio 1994 l’Organo collegiale del vertice romano del Ministero è stato  il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; tale Organo affonda le sue radici  nel Regno di Sardegna, dove fu istituito come organo di consulenza regia, prima, e di consulenza governativa poi, con la concessione alla popolazione del Regno, generosamente fatta da Carlo Alberto, poco prima che lasciasse la reggia di Torino per trasferirsi a Oporto, per l’onta subita dal maresciallo Radetzky nella cruenta battaglia della fatal Novara.  Il primo Consiglio Superiore  della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana fu inaugurato da De Gasperi nel 1948; in quel tempo l’Organo aveva competenze estese  a tutti gli ordini e gradi del sistema dell’istruzione, cioè dalla scuola elementare all’università.

Il 31 maggio 1994 il Presidente del Consiglio Aldo Moro firmò, ed il Ministro Franco Maria Malfatti controfirmò,  il D.P.R. n. 416,  il primo del cinque decreti delegati previsti dalla Legge 30 luglio 1973, n. 477 con la rubrica: “Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare e secondaria”.

In sostituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l’art. 16 del citato D.P.R. n. 416 aveva istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, disponendo che fosse composto da 74 componenti, secondo le proporzioni di seguito specificate:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l’università;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici;

 d) 3 rappresentanti dei presidi;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici;

f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

g) 3 rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo;

h) 5 rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro;

i) 2 rappresentanti del personale dell’amministrazione scolastica centrale e dell’amministrazione scolastica periferica.

Il Consiglio nazionale durava in carica cinque anni.

Queste le più significative funzioni assegnate al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione:

a) valutazione annuale dell’andamento dell’attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formulazione di proposte sui progetti di sperimentazione e di innovazione nazionali o locali e  valutazione dei relativi esiti;

c) emissione di pareri su proposte o disegni di legge in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) emissione di pareri obbligatori sullo stato giuridico ed economico del personale  ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine;

e) emissione di pareri vincolanti sui trasferimenti d’ufficio del personale appartenente a ruoli nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede.

Il 17 marzo 1997 è comparsa in Gazzetta ufficiale la Legge 15 marzo 1997, n. 59,  più comunemente nota come “Legge Bassanini 2”, contenente: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

Il comma 15 dell’art. 1 della predetta Legge-delega ha disposto quanto segue:

“Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge  (cioè, entro il 18 marzo 1998), il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera i);

e) attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento”.

Con l’attesa diligenza, il Governo ha utilizzato la predetta delega legislativa, nel frattempo prorogata, emanando nei nuovi previsti termini il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233, con il quale ha operato una sorta di rapida virata nominalistica, tornando all’antica denominazione dell’Organo collegiale di vertice, che ha ridefinito come Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Per obbligo di completezza è bene fare riferimento all’art. 1 del citato D.P.R. n. 233 del 1999,  perché tale articolo espone la sintesi essenziale dei nuovi Organi collegiali dell’Amministrazione:

Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale

“1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:

  1. a livello centrale,  il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  2. a livello regionale, i Consigli regionali dell’istruzione;
  3. a livello locale,      i Consigli scolastici locali”.

Al pari del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, il rinato Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è durato in carica cinque anni. Il suo presidente è  stato eletto nel seno dell’Organo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti

I pareri richiesti sono stati resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che nei casi in cui, per motivi di particolare urgenza, il Ministro avesse assegnato un termine diverso, che non poteva, comunque essere inferiore a quindici giorni. Se fosse decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si sarebbe potuto prescindere dal parere.

Il citato Decreto Legislativo n. 233 del 1999 ha voluto ridurre il numero dei componenti del nuovo quasi omologo Consiglio, portandolo da 74 a 36 componenti.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  localio costituito con le elezioni del 28 aprile 2015.

Alla suddetta data del 28 aprile 2015, ha cessato d’esistere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.  8 del citato Decreto Legislativo n. 233 del 1999, il quale così dispone: “1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all’insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5”.

Da quanto testè esposto si deduce che il procedimento di esecuzione della riforma degli Organi collegiali dell’Amministrazione Scolastica si è concluso soltanto per quanto attiene al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ragione per cui sarà legittimo chiedersi quale sia lo stato attuale degli altri Organi collegiali previsti dal citato D.P.R. n. 233, cioè dei Consigli Regionali dell’Istruzione e dei Consigli Scolastici Locali, organi collegiali, questi, che, secondo quel che disponeva il 4°comma del più volte nominato Decreto Legislativo n. 233 del 30 giugno 1999, dovevano essere stati costituiti “entro la data del 1° settembre 2001”. Nella recente e nella attuale realtà della prassi quotidiana dell’Amministrazione scolastica, però, non è stato fatto alcun riferimento a tali organi collegiali.

Questa considerazione, peraltro, si pone in diretta antitesi con il 1° comma dell’art. 8 del pluri-citato Decreto Legislativo n. 233 del 1999, il quale aveva disposto che:

”Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all’insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5”.

Coloro che hanno avuto esperienze in procedimenti nei primi due decenni del terzo millennio  non avranno mai avvertito l’esistenza né dei Consigli Scolastici Distrettuali, né quella del Consiglio Scolastico Provinciale, che, – sia concessa la ripetizione – sarebbero dovuti restare in carica “fino all’insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5”, cioè sino all’ insediamento dei Consigli scolastici regionali e dei Consigli scolastici locali.

Il “re busillis”  si scioglierà, convertendosi  finalmente nel classico ablativo assoluto “rebus illis”, leggendo gli ultimi due commi – il 10° e l’11° – dell’art. 5 del su menzionato Decreto Legislativo n. 233 del 1999, che è bene trascrivere:

“10. Gli Enti Locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento dei consigli scolastici locali a norma dell’articolo 139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ( si trascrive il  testo dell’art. 139, comma 1, lettera g): Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici e livello territoriale).  I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni.

11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall’Ordinanza di cui all’articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l’elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell’ambito territoriale di competenza del consiglio stesso”.

Appare del tutto chiara la problematicità  che questa disposizione genera nelle relazioni fra gli Enti Locali e l’Amministrazione Scolastica per quel che concerne la costituzione dei nuovi Consigli Scolastici Locali, problematicità che suggerisce all’autore di queste note di astenersi da ulteriori considerazioni, in attesa che le predette Autorità si coordino efficacemente per superare l’attuale situazione di stallo.

 
 

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