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L’omessa indicazione del CIG non invalida la gara

ABSTRAC: Importante sentenza del CGA Regione Sicilia, la n. 956 del 22.09.2022, considera valida la gara se è stata omessa l’indicazione del CIG.

di Agata Scarafilo

Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la sentenza n. 00956 del 22 settembre 2022, tratta dell’omessa preventiva richiesta del CIG (Codice Identificativo di Gara) e dei suoi effetti sulla gara d’appalto. Stando al Collegio, dall’omessa indicazione del CIG non deriva l’illegittimità del bando di gara e degli atti ad essa afferenti.

Cerchiamo ora di capirne le motivazioni di ciò che sembra, solo apparentemente, contraddire i tempi e le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità (Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

L’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante.

Di regola il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.

Infatti, la stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata (Delibera ANAC. n. 1 dell’11 gennaio 2017).

Nel caso in esame, invece, il CIG era stato comunque acquisito in un momento successivo alla indizione della gara e inserito dalla commissione di gara soltanto nella determina di assegnazione provvisoria.

Dunque, quali le conseguenze?

Stando alla giurisprudenza da tale inadempimento non discendono conseguenze sulla legittimità degli atti di gara. Infatti, l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 [Cons. St., V, 12.5.2017 n. 2238].

Precisiamo che il dettato dell’articolo 25, comma 3, del D.L. 66/2014 dispone che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.

Nel caso di specie risulta che il CIG è stato comunque acquisito ancorché in un momento successivo all’indizione della gara, pertanto lo stesso potrà essere inserito nei relativi mandati di pagamento e nelle fatture.

Quanto poi all’omesso pagamento del contributo ANAC, conseguente alla omessa indicazione del CIG nel bando, il Collegio osserva che tale omesso pagamento non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte. Ricordiamo che su tale questione si era già pronunciata, nel 2016, la Corte giust. UE (VI, 2.6.2016 C-27/15).

Riferimenti Normativi

  1. Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  2. D.L. 66/2014.

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