• venerdì , 29 Marzo 2024

Pubblicità compensi accessori – obblighi di trasparenza, Tipologie di procedimento

Di Marco Graziuso

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 35, comma 1 , D.Lgs. 33/2013

I procedimenti di competenza dell’Istituzione scolastica si concludono con un provvedimento che deve essere emanato nel termine previsto dalla legge o indicato nel prospetto allegato.

Per i procedimenti che vengono attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l’ufficio competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere.

Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta relativa. Il responsabile del procedimento comunica all’interessato le eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento, indicandone le cause. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.

All’atto di presentazione della richiesta, è rilasciata all’interessato, a domanda, una ricevuta o comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo.

Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data d’adozione del relativo provvedimento o, nel caso di provvedimento ricettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso qualora, per la prosecuzione:debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo necessario a tale adempimento;

debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario all’acquisizione di detti atti.

Il Responsabile del procedimento provvede:
a)      all’acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso dell’Amministrazione e all’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare;
b)      all’applicazione, in tutti i casi previsti, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive disposizioni sull’autocertificazione di atti e documenti;
c)      a sovrintendere agli adempimenti di legge in materia di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni utilizzate nei procedimenti amministrativi;
d)     a  comunicare i dati in proprio possesso , nel caso di richiesta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.


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