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Retribuzione di ore eccedenti

di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un Direttore sga, riguarda la legittimità della retribuzione di ore eccedenti prestate dal personale ATA.

Più che di un quesito, si tratta di una richiesta di suggerimenti operativi, nata dalla diversità di valutazione che contrappone il Dirigente scolastico al Direttore dei servizi generali ed amministrativi d’un istituto di istruzione secondaria superiore, in merito alla possibilità che si retribuiscano delle ore di lavoro che taluni dipendenti ATA (collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi) hanno prestato oltre l’orario d’obbligo delle canoniche 36 ore settimanali.
In particolare, il Direttore sga ritiene che vi siano diversi motivi che, allo stato attuale, impedirebbero il pagamento delle ore eccedenti prestate.
Fra i predetti motivi ostativi il Dsga adduce il fatto che alcuni lavoratori hanno già ricevuto la retribuzione per ore eccedenti l’orario d’obbligo, prestate nel contesto di Progetti F.S.E. e nel quadro dei noti Progetti denominati Star bene a scuola.
Nei riguardi di altri dipendenti, il Dsga ha rilevato che mancherebbero degli atti indispensabili per attestare la regolarità amministrativa dei pagamenti stessi, quali, a mo’ d’esempio, le relazioni che il dipendente è tenuto a redigere per dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività programmata oltre le 36 ore settimanali oppure l’atto autorizzativo della prestazione del lavoro oltre l’orario d’obbligo.
Ritenendo verosimilmente non fondate le osservazioni ricevute dal preposto alla segreteria dell’istituto, il Dirigente scolastico ha invitato per iscritto il Direttore sga ad emettere gli atti di pagamento; talchè il Direttore sga ha chiesto che, in relazione diretta con le obiezioni che egli aveva formulato sotto forma di rimostranze, nell’interesse suo e dello stesso Dirigente, gli venissero indicate le disposizioni giuridiche che legittimerebbero l’e missione degli atti di pagamento delle ore prestate in eccedenza dal personale.




Poiché non si dispone – né si può disporre – dell’insieme degli atti che compongono la complessa questione amministrativa che si sta esaminando, si ritiene che la risposta più indicata per la soluzione della su esposta difformità di giudizi potrà essere ben dedotta dall’enunciazione della procedura prescritta per la prestazione e la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo.
Alla base della questione proposta vi è il principio che le modalità per la prestazione delle ore eccedenti le 36 ore settimanali, che nel caso in esame possono farsi rientrare nella definizione di lavoro straordinario, vanno previste nel Piano annuale delle attività, il cui atto prodromico, secondo quanto dispone l’art. 53 del vigente CCNL del novembre del 2007, compete all’iniziativa del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale vi provvede ritualmente, dopo aver sentito il personale amministrato. Al Dirigente scolastico la stessa norma assegna la funzione preminente di verificare che le previsioni del Piano delle attività siano coerenti con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa.
Basterebbe questa sola notazione per consentire al Dirigente scolastico ed al Direttore sga della scuola sopra citata di risolvere la dissonanza che li ha contrapposti sino ad oggi, verificando collaborativamente che le ore i servizio, prestate dai dipendenti scolastici oltre le 36 settimanali, siano state previste, in linea di massima, dal Piano delle attività, approvato dal Dirigente e la cui attuazione è affidata dal CCNL al Direttore sga.
Quanto al merito del suddetto documento, è facile osservare che non vi è Piano delle attività nel quale non sia previsto, per esempio, che la prestazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo debba essere preventivamente autorizzata, dal momento che, in via normale, lo straordinario – cui ci si deve qui riferire – non può essere utilizzato per l’ordinaria programmazione del lavoro, ma soltanto per far fronte a situazioni impreviste, se non addirittura eccezionali. Alle mansioni ordinarie della scuola l’ordinamento contrattuale vuole che si provveda con le varie tipologie di orario di lavoro, contemplate dall’art. 53 del CCNL sotto i titoli di orario flessibile, plurisettimanale, turnazioni.
Appare, pertanto, perfettamente coerente con tale premessa lo scrupolo del Direttore sga che intenda accertarsi che, a monte delle ore eccedenti di cui si chiede il pagamento, vi sia l’indispensabile atto autorizzativo, atto che, peraltro, dovrebbe essere ben noto allo stesso Direttore sga, perché la gestione operativa delle attività del personale amministrativo ed ausiliario lo impegna direttamente. Non è consueto, infatti, che gli impegni istituzionali, che si richiedono ai collaboratori scolastici o agli assistenti amministrativi, non siano noti al Direttore sga; con ciò non si vuol dire che non possano determinarsi situazioni particolari, in cui il Dirigente scolastico sia obbligato a prescrivere un compito istituzionale ad un assistente amministrativo o ad un collaboratore scolastico, inaudito direttore sga. Ma, in via generale, le attività richieste ai componenti della segreteria ed al personale addetto ai servizi generali non amministrativi devono essere ben note al Direttore sga.
Ne consegue che la prima verifica che dovrà essere fatta dal Dirigente e dal Direttore è la presenza dei provvedimenti che hanno autorizzato la prestazione delle ore di lavoro eccedenti le 36, provvedimenti che, si ribadisce, debbono corrispondere alle previsioni contenute, magari anche in forma tipologica, nel Piano delle attività.
Non ha minor rilevanza, ai fini della regolarità amministrativa, l’attestazione dalla quale risulti che le attività professionali, di cui si chiede la retribuzione a titolo di ore eccedenti le 36 settimanali, siano state prestate effettivamente in orario aggiuntivo, cioè come lavoro straordinario.
E’ principio generale che il lavoro straordinario può essere retribuito soltanto se la sua prestazione sia stata accertata con rilevazioni strumentali o certificatorie obiettive; non sono affatto sufficienti, a tal fine, mere, generiche dichiarazioni.
Anche per quel che riguarda le prestazioni,che il personale effettua volontariamente nel contesto dei tanti Progetti che vengono realizzati nelle scuole, vale il principio che la scuola deve acquisire le dichiarazioni formali di avvenuta prestazione in orari che eccedano le 36 ore settimanali, cui sono tenuti tutti i dipendenti amministrativi ed ausiliari.
La firma di presenza, che i dipendenti son soliti apporre ritualmente sui registri dei diversi Progetti, non è attestazione obiettivamente utile a dimostrare la durata del lavoro prestato, perché l’apposizione dell’autografo resta un atto eminentemente soggettivo, quando non sia accompagnato dalla dimostrazione oggettiva del tempo impiegato durante la prestazione lavorativa; per il lavoro eccedente, come si è detto, devono essere predisposte forme di acquisizione strumentale dei tempi di lavoro.
Conclusivamente, si ritiene che la chiarezza delle disposizioni sopra richiamate sia sufficiente perché si superino con cordiale spirito di cooperazione le divergenze che hanno impedito la conclusione dei procedimenti amministrativi sopra esposti.

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