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Riabilitazione disciplinare: come richiederla?

Per l’avvertimento scritto, si può produrre istanza di riabilitazione?

Abstract

L’articolo 501 dello Statuto delle disposizioni legislative della scuola, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, contempla la prima sanzione disciplinare, cioė l’avvertimento scritto, fra i provvedimenti per i quali è ammesso produrre l’istanza di riabilitazione?

Tempo verrà, ce lo auguriamo per il bene degli operatori scolastici, che, su delega del Parlamento, il Governo troverà modo di ricomporre il Testo Unico delle disposizioni legislative per le scuole di ogni ordine e grado, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Tanto perché quella storica sintesi legislativa ha subito una serie di modificazioni tanto ampia da renderne estremamente impervia l’applicazione. Appare perciò sempre più necessaria la revisione di quel compendio legislativo affinché ne siano escluse le disposizioni abrogate e incluse quelle introdotte a partire dal 1994.

In verità, con la legge sulla buona scuola del 13 aprile 2015, n. 207,ed esattamente con il comma 180 dell’art. 1, il Parlamento aveva delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche coordinandole con le disposizioni di cui alla stessa legge. Ma Il Governo non è riuscito nell’impresa. Sicché resta sempre l’incertezza del Dirigente scolastico, il quale, se oggi venisse chiamato da un insegnante a riconoscergli un suo preteso diritto, dovrebbe spendere un bel po’ di tempo per verificare, innanzitutto, se la disposizione del predetto Statuto, invocata dal docente, sia in vigore oppure se sia stata espunta.

Nella condizione predetta si è trovato il Dirigente d’un istituto comprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al quale un insegnante ha chiesto quale procedura egli dovrebbe seguire per chiedere di beneficiare dell’istituto giuridico della “riabilitazione”, previsto dall’art. 501 del predetto Statuto della scuola del 1994 nei seguenti termini:

1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma 2, lettera d).

L’incertezza che ha suggerito al Dirigente di rivolgersi alla rivista sarà stata determinata, in primo luogo, dalla laconicità della disposizione appena citata, nella quale non è fatto cenno ad alcuna procedura che dovrà essere seguita, per esempio, dall’insegnante il quale, avendo subito, nel corso dell’anno scolastico 2017/18, il primo livello dei provvedimenti disciplinari previsto dal predetto Statuto, cioè “l’avvertimento scritto”, intenda chiedere d’essere “riabilitato”.

Questo dubbio sarà stato, poi, rafforzato dal fatto che, in materia di provvedimenti di riabilitazione, vige anche l’art. 505 del medesimo Statuto della scuola, nel quale appare descritta, con le proposizioni seguenti, proprio la procedura prevista all’origine per la concessione della riabilitazione:

Il provvedimento di riabilitazione di cui all’art. 51 è adottato:

  1. con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
  2. con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente ai ruoli nazionali”.

Ma l’art. 505 risulta abrogato dall’art. 72, comma 1, lettera b), del Decreto Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (è il decreto Brunetta), con il quale, in sostanza, il legislatore ha dato atto che la legislazione immediatamente precedente ha consegnato alla polvere della storia le funzioni ed il titolo di Provveditore agli studi, insieme con quelle del Consiglio scolastico provinciale.

Verosimilmente, l’autore del quesito avrà potuto supporre che l’avvenuta abrogazione dell’art. 505 dello Statuto rendesse incerta l’applicabilità diretta dell’art. 501 del medesimo Statuto

La preoccupazione del Dirigente scolastico appare agevolmente superabile perché il testo dell’art. 501, pur nella sua concisione, contiene tutti gli elementi che lo rendono di immediata applicabilità.

Vi è precisato, infatti, che la richiesta della riabilitazione non può essere avanzata prima che siano trascorsi due anni dalla data in cui sia stata inflitta la sanzione della censura, o quella della sospensione dall’insegnamento sino ad un mese; nei casi in cui sia stata irrogata la sospensione da oltre un mese a sei mesi, o la destituzione, il procedimento per la riabilitazione richiede che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di irrogazione della sanzione.

E’ vero che, per quel che riguarda l’ adozione del provvedimento di riabilitazione o di diniego, la competenza non appare formalmente assegnata ad un organo monocratico specifico; il predetto art. 501, infatti, dispone soltanto che debba partecipare al procedimento il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, originariamente previsto dall’art. 11 del citato Decreto legislativo n. 297 del 1994 e poi riformato dal comma 129 della legge sulla buona scuola (la n. 107 del 2015); tale organo è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da tre docenti della scuola, di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio di istituto, da due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e per quella del primo ciclo di istruzione, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori negli istituti di istruzione del secondo ciclo, entrambi scelti dal Consiglio di istituto, nonchè da un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale fra i docenti, i dirigenti scolastici ed i dirigenti tecnici. Il Comitato dura in carica tre anni.

Orbene, appare logico sostenere che l’espressione contenuta nel citato art. 501 del Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994, “…a giudizio del comitato per la valutazione del servizio”, assegna la competenza a valutare il merito della richiesta di riabilitazione del docente al predetto Comitato di valutazione, il quale potrà provvedervi adottando una formale deliberazione. Potrà deliberare l’accoglienza della richiesta di riabilitazione se riterrà che il docente, dopo la data in cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare, “ha mantenuto una condotta meritevole”.

La deliberazione del Comitato verrà, poi, portata a conoscenza del docente che avrà attivato la procedura per ottenere la riabilitazione.

Questa conclusione merita un’appendice.

Non potrà sfuggire, in verità, che nel testo del più volte menzionato art. 501 dello Statuto della scuola non compare il primo grado di sanzione disciplinare, che, come si è scritto, è costituito dall’avvertimento scritto. Se ne dovrà dedurre che l’insegnante destinatario dell’avvertimento scritto non potrà avanzare richiesta di riabilitazione.

Tanto si afferma in virtù del principio su cui si basa l’istituto della riabilitazione, che è, per sua natura, irretroattivo, nel senso che la riabilitazione non può eliminare ex tunc gli effetti che la sanzione inflitta ha prodotto in passato, ma deve operare soltanto sugli effetti che essa è destinata a produrre in futuro. Ma l’ordinamento scolastico non prevede, per il futuro, effetti determinati e specifici per l’insegnante al quale il Dirigente abbia inflitto l’avvertimento scritto ; tale prima sanzione, infatti, si risolve in una formale richiamo all’osservanza dei propri doveri.

Va inoltre tenuto presente che l’istituto della “riabilitazione disciplinare” non rientra nel novero dei ricorsi, sicché, nel momento in cui il docente che ne sia stato colpito presenta l’istanza di riabilitazione, non mette in dubbio la legittimità dell’avvenuta irrogazione della censura, ma chiede semplicemente che il Dirigente scolastico, preso atto del giudizio favorevole espresso dal Comitato per la valutazione del servizio, cioè della condotta meritevole tenuta dall’insegnante dopo l’avvenuta irrogazione della censura, dichiari cessati gli effetti che la sanzione comporterà per il futuro.

Ma, come si è scritto, l’avvertimento scritto non ha effetti specifici per il futuro, che siano giuridicamente individuabili, dal momento che si risolve in un mero richiamo all’osservanza dei doveri dello status dell’insegnante. E se non può porsi in dubbio che il “richiamo all’osservanza dei propri doveri” presuppone l’accertamento di una pur lieve violazione di tali doveri, è altrettanto vero che sulla fondatezza giuridica di questa fattispecie disciplinare può pronunciarsi soltanto un giudice, non un organo della stessa istituzione scolastica che ha inflitto la sanzione. Al riguardo, si ricorda che, da quanto si deduce dal testo del quesito che si sta esaminando, il docente che ha avanzato la domanda di riabilitazione dagli effetti dell’avvertimento scritto si sarebbe, a suo tempo, rivolto al Tribunale civile, per ottenere l’annullamento della sanzione; ma il giudice monocratico avrebbe rigettato il ricorso.

Dal predetto testo del quesito si rileva, infine, che il suo autore avrebbe in animo di non deludere le aspettative del docente che ha prodotto l’istanza di riabilitazione; tanto, ovviamente, allo scopo di riportare nel Collegio dei docenti la serenità delle relazioni interpersonali, che potrebbe in certo qual modo venire turbata da un rigetto dell’istanza di riabilitazione. Tenendo conto, a tal proposito, del broccardo Quod nullum producit effectum nullum est, corollario del correlativo broccardo Quod nullum est nullum producit effectum, si dovrà dare atto che un ipotetico accoglimento, da parte del Comitato per la valutazione, del servizio dei docenti, dell’istanza di riabilitazione potrà apparire, seppur velatamente, un atto di generosità agli occhi del docente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs.16 aprile 1994, n.297

Legge 13 aprile 2015, n. 207

D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150

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