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Segreto d’ufficio e bandi di gara pilotati

Abstract: nell’ambito delle gare d’appalto, il segreto d’ufficio si estende anche quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle (compagno/a, figli, ecc), in quanto non titolari dei prescritti requisiti. A fare chiarezza la Corte di Cassazione, Sez. VI. (sentenza del 7 ottobre 2022, n.38062)

di Agata Scarafilo

Nell’ambito del Diritto Amministrativo, un’importante sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI. (sentenza del 7 ottobre 2022, n.38062) precisa cosa si intende per “segreto d’ufficio” da parte degli impiegati pubblici (come nel caso della Scuola), estendendo il divieto di divulgazione (e di utilizzo) non soltanto a chi è interessato all’iter procedurale (es. fornitori di una gara d’appalto), ma anche nei confronti di chiunque non ne sia coinvolto direttamente, senza alcuna deroga per i coniugi o compagni di chi è soggetto al divieto.

La sentenza tratta del caso di una gara d’appalto, nell’ambito della quale un pubblico ufficiale (la direttrice di un dipartimento), si sarebbe avvalsa, in concorso con il fidanzato di notizie d’ufficio segrete al fine di procurare ad alcuni imprenditori un indebito profitto patrimoniale.

Si tratta, in particolare, della condivisione di alcuni file relativi al disciplinare di gara con alcuni imprenditori, facendovi apportare delle modifiche, poi recepite nel bando di gara di appalto indetto per la progettazione ed esecuzione di alcuni lavori.

In questo modo si sarebbe turbato, di fatto, il procedimento volto a determinare il bando di gara, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.

Il Diritto Amministrativo disciplina il “segreto d’ufficio” (art. nell’art. 15 del D.P.R. n. 3/1957) attraverso il quale è fatto divieto di divulgare all’esterno od utilizzare informazioni afferenti attività che vengono svolte all’interno degli uffici pubblici. Pertanto chi, nell’esercizio delle proprie funzioni, viene a conoscenza di determinate notizie, deve mantenere il segreto, la cui violazione è perseguibile penalmente, se si verifica la fattispecie di reato di cui all’art. 326 del codice penale.

La citata sentenza della Cassazione è importante perché esamina il caso in cui le informazioni non sono state date direttamente ai fornitori dal pubblico dipendente, ma per tramite del suo compagno il quale è venuto a conoscenza della bozza del disciplinare di gara perché “salvata” e “girata” sul suo computer dalla compagna.

La Corte di Appello, facendo riferimento alla disciplina del segreto d’ufficio per l’impiegati pubblici (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, come sostituito dalla legge 241 del 1990, art. 28), ha avuto modo di precisare che “in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio da parte degli impiegati dello Stato, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto” (Sez. 6, n. 9409 del 9/12/2015, dep. 2016, Cerato, rv. 267275; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Perrone, Rv. 263590; Sez. 6, n. 49133 del 29/10/2013 , Battaglia, Rv. 257652). Condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell’art. 326 Codice Penale.

Con la stessa prospettiva, la Corte di Cassazione ha aggiunto che il divieto di divulgazione (e dunque anche di utilizzo) è esteso, altresì, alle persone che non hanno il diritto di riceverle (compagno/a, figli, ecc), in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 3/1957

Codice Penale

Legge n. 241/1990

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